Rottamazione-quinquies per i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023

La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 301, prevede all’art. 1, commi da 82 a 101 la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 . Inoltre con i commi da 102 a 110 è introdotta l’estensione della definizione agevolata ai tributi disciplinati / gestiti dalle Regioni / Enti locali.

“ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni , interessi (anche di mora) , somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio , riguarda le somme:

  •  , esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre possono essere estinti :

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio .

I dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell’area riservata del sito Internet dell’Agente della riscossione.

Somme escluse dalla definizione

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data , oggetto di:

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

  •  ;

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze di merito / Provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, richiede:

Per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che , a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

1° rata31.7.2026
2° rata30.9.2026
3° rata30.11.2026
dalla 4° alla 51° rata31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034
dalla 52° alla 54° rata31.1, 31.3 e 31.5.2035

È previsto che:

Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

Mancato versamento somme dovute

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

Va evidenziato che non è prevista la “ tolleranza ” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI DI REGIONI E ENTI LOCALI

Alle Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre “ autonomamente ” alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.

L’esercizio di tale facoltà è ammesso anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.

In particolare i predetti soggetti possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, al fine di “ assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario ”.

La definizione agevolata può riguardare:

Rottamazione solo per i carichi consegnati entro il 2023

Anche per quanto riguarda il perfezionamento la rottamazione-quinquies si differenzia dalle precedenti.

Nelle rottamazioni passate, bisognava a pena di decadenza pagare nei termini e per intero ogni singola rata, con una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.

Invece, nel caso della rottamazione-quinquies si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:

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