DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. “PNRR”) – conv. L. 20.4.2026 n. 50 – Principali novità
1 premessa
Il DL 19.2.2026 n. 19 è stato convertito nella L. 20.4.2026 n. 50, pubblicata sulla G.U. 20.4.2026
n. 91 ed entrata in vigore il 21.4.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 19/2026 convertito.
2 fatturazione da parte di raggruppamenti temporanei di imprese
L’art. 8 co. 3-bis del DL 19/2026 convertito ha modificato l’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, stabilendo che, tra le operazioni che possono beneficiare della fatturazione differita di cui alla suddetta norma, sono comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione, da parte dell’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in nome e per conto delle singole imprese associate, ai sensi dell’art. 21 co. 2 lett. n) del medesimo DPR 633/72.
Si ricorda, infatti, che l’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 ammette che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi risultanti da apposita documentazione (es. DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, possano essere documentate mediante una fattura unica differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
La modifica introdotta dall’art. 8 co. 3-bis del DL 19/2026 convertito sembrerebbe avere come obiettivo quello di semplificare gli obblighi documentali a carico dei raggruppamenti temporanei di imprese, consentendo all’impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di emettere una sola fattura, in nome e per conto delle imprese mandanti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ammettendo così “una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte” (cfr. dossier dei servizi parlamentari di accompagnamento al disegno di legge di conversione del DL 19/2026).
Resterebbe comunque fermo il principio per cui, giuridicamente:
3 detrazione irpef PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE “DE MINIMIS” – investimenti dall’1.1.2025 al 30.6.2025 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA EX POST
Al fine di accedere alla detrazione IRPEF del 65% per gli investimenti in start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, in deroga all’ordinaria presentazione dell’istanza prima dell’effettuazione degli investimenti ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, l’art. 25 co. 5-quater del DL 19/2026 convertito ha previsto che per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 30.6.2025 l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché entro il 31.5.2026.
In tale istanza deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato.
Verifica del massimale “de minimis” da parte del MIMIT
L’art. 25 co. 5-quinquies del DL 19/2026 convertito dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), il rispetto da parte dell’im-
presa beneficiaria del massimale “de minimis”, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’esito negativo dell’accertamento è ostativo al riconoscimento dell’incentivo.
4 GIUDICE TRIBUTARIO MONOCRATICO – estensione della compe-tenza
L’art. 16 co. 1 del DL 19/2026 convertito ha modificato l’art. 4-bis del DLgs. 546/92, elevando la soglia di competenza del giudice monocratico a decidere la controversia tributaria, che passa dagli attuali 5.000,00 euro di valore a 10.000,00 euro.
Per i difensori non cambia nulla, in quanto l’assegnazione della controversia al giudice monocratico o al collegio viene operata dal Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’art. 6 co. 1-bis del DLgs. 545/92.
Decorrenza
L’art. 16 co. 6 del DL 19/2026 convertito stabilisce che la nuova soglia di 10.000,00 euro di valore della controversia si applica a partire dai ricorsi notificati dal 2.5.2026.
5 disposizioni in materia di previdenza complementare
Mediante l’art. 29 co. 11-bis del DL 19/2026 convertito, viene differito dall’1.7.2026 al 31.10.2026 il termine di decorrenza della disposizione in materia di previdenza complementare di cui all’art. 1 co. 201 lett. c) della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
5.1 trasferimento volontario ad un’altra forma di previdenza complementare
Con la suddetta disposizione della legge di bilancio 2026 viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, relativo al diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.
Viene infatti soppressa la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.
Adeguamento delle istruzioni COVIP
Entro il nuovo termine del 31.10.2026 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dovrà adeguare le proprie istruzioni in materia.
5.2 disposizioni invariate
Per le altre disposizioni in materia di previdenza complementare, di cui al citato art. 1 co. 201 della L. 199/2025, resta ferma la decorrenza dall’1.7.2026, così come resta fermo l’obbligo per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) di adeguare le proprie istruzioni in materia entro tale data.
In particolare, ci si riferisce:
6modifiche all’assegno unico e universale per i figli a carico
L’art. 7-bis del DL 19/2026 convertito ha apportato numerose modifiche al DLgs. 230/2021, intervenendo sui requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell’assegno unico e universale (AUU) per i figli e carico e le relative modalità di erogazione.
6.1 modifica dei requisiti per la concessione dell’assegno unico
In relazione ai requisiti per il riconoscimento dell’assegno unico e universale, per effetto delle modifiche agli artt. 1 e 3 del DLgs. 230/2021:
6.2 commisurazione dell’assegno e domanda da parte dei lavoratori non residenti in Italia
Per effetto delle modifiche all’art. 6 del DLgs. 230/2021, viene disposta:
7 RICEVUTE CARTACEE PER PAGAMENTI DIGITALI – SOSTITUZIONE MEDIANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
L’art. 8 co. 1 del DL 19/2026 convertito prevede una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili. Più nello specifico, viene disposto che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali (c.d. POS) abilitati al pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altra modalità digitale, a condizione che le stesse:
In sostanza, viene meno l’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee (diverse da fatture, scontrini e ricevute fiscali) generate dai terminali abilitati ai pagamenti mediante carta di credito, debito, prepagata o altra modalità digitale (es. wallet digitalie mobile payments), le quali possono essere sostituite dalla documentazione bancaria dotata dei requisiti richiesti e debitamente conservata.
8 Acquisizione dei dati relativi all’ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
L’art. 6 co. 1 del DL 19/2026 convertito introduce una semplificazione nell’accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate che dipendono dall’ISEE (la cui disciplina è contenuta nel DPCM 5.12.2013 n. 159, come modificato dal DPCM 14.1.2025 n. 13, mentre il modello e le istruzioni sono state aggiornate con il DM 2.3.2026 n. 3).
In particolare, le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d’ufficio dall’INPS, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all’ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata (ai sensi dell’art. 43 del DPR 28.12.2000 n. 445).
In virtù dell’acquisizione d’ufficio, non sarà più necessaria, al fine delle suddette prestazioni agevolate, la presentazione all’ente o amministrazione dell’ISEE.
9 Modifiche in materia di procedimenti amministrativi
L’art. 5 del DL 19/2026 convertito apporta diverse modifiche, tra l’altro, alle procedure amministrative per la formazione del silenzio-assenso e al regime amministrativo della comunicazione.
Il decreto inoltre regola le procedure per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade.
9.1 Silenzio-assenso
In relazione al silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte, si dispone che la formazione del silenzio-assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell’Amministrazione di acquisire informazioni o integrazioni documentali, sospendendo i termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
Inoltre, il silenzio-assenso non si forma qualora l’Amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o se quest’ultima sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Ricevuta attestante l’accoglimento della domanda
Sempre in tema di silenzio-assenso, diventa automatico, e non più su istanza del privato, l’invio da parte dell’Amministrazione della ricevuta attestante l’accoglimento della domanda per silenzio-assenso. La misura si applica anche ai procedimenti non ancora telematizzati, nei quali l’attestazione è inviata all’indirizzo PEC o di posta ordinaria indicato nell’istanza, entro 10 giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso; decorso inutilmente detto termine, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, ovvero del progettista abilitato.
9.2 Regimi amministrativi delle attività private
Per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione:
9.3 Regime amministrativo dei mezzi pubblicitari lungo le strade
In base all’art. 5 co. 2 del DL 19/2026 convertito, la collocazione dei mezzi pubblicitari (di cui all’art. 23 del DLgs. 30.4.92 n. 285 – Codice della strada) lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – con l’eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – è subordinata esclusivamente alla presentazione di una SCIA presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento.
La SCIA deve essere integrata da un’asseverazione di un tecnico abilitato che ne certifichi la conformità ai requisiti di legge.
Strade non comunali
Qualora la strada appartenga a un ente diverso dal Comune, il SUAP trasmette la SCIA all’ente proprietario della strada affinché ne effettui il controllo e comunichi eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti.
Aree vincolate
Continua a essere necessario il rilascio della preventiva autorizzazione per le installazioni nelle aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico.
10 istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della Gente di mare
L’art. 11 co. 1 lett. e) del DL 19/2026 convertito, mediante l’inserimento del nuovo art. 62-sexies nel DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR).
10.1 finalità
L’ANGEMAR è finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo.
La piattaforma in questione sostituisce quindi le anagrafi, i registri e gli archivi previsti a legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dal codice della navigazione di cui al RD 30.3.42 n. 327, dal regolamento di cui al DPR 15.2.52 n. 328 e dal regolamento di cui al DPR 18.4.2006 n. 231.
10.2 aspetti tecnici
Tecnicamente, l’ANGEMAR sarà integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e consentirà l’alimentazione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli uffici d’iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative dell’ANGEMAR saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Disciplina transitoria
Nelle more della piena operatività, l’ANGEMAR metterà a disposizione un servizio informatico provvisorio:
10.3 Rilascio del libretto di navigazione
Viene stabilito che, entro 180 giorni dalla piena operatività dell’ANGEMAR, il libretto di navigazione, di cui all’art. 122 del RD 30.3.42 n. 327, sarà:
11 privacy – notifica di violazioni di dati personali – procedura specifica per microimprese
L’art. 12 co. 1 del DL 19/2026 convertito, inserendo l’art. 2-quaterdecies.1 nel DLgs. 30.6.2003 n. 196, introduce una specifica procedura di notifica di violazione dei dati personali, utilizzabile dalle imprese con meno di cinque dipendenti.
Tale adempimento è previsto dall’art. 33 del Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (c.d. “GDPR”), secondo cui in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all’autorità di controllo competente (vale a dire, il Garante della privacy) senza ingiustificato ritardo.
Disposizioni attuative
La procedura riservata alle microimprese sarà disciplinata da un provvedimento del Garante della privacy, che, al fine di fornire supporto ai soggetti tenuti alla notifica, dovrà prevedere:
- il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata;
- un canale di assistenza semplificata.
