Collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi – Attivazione del servizio web dell’Agenzia delle Entrate

1 premessa

L’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, a seguito dell’intervento operato con l’art. 1 co. 74 – 77 della L. 30.12.2024 n. 207, prevede che, dall’1.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.

La norma ha la finalità di contrasto all’evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.

Nello specifico, è previsto che l’integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti elettronici) si realizzi assolvendo i seguenti obblighi:

Le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provv. 31.10.2025 n. 424470.

Per quanto riguarda l’obbligo di collegamento, l’Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento “logico” tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio web messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Indicazioni sull’ambito applicativo e sul funzionamento del servizio sono state fornite mediante la pubblicazione di alcune FAQ e di una Guida operativa, completata da due documenti “Allegati”, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 5.3.2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito servizio web.

2 soggetti obbligati

Sono tenuti ad adempiere all’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti che utilizzano:

In futuro, saranno interessati dall’obbligo anche i soggetti che utilizzeranno le soluzioni software approvate dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

3 Esclusioni dall’obbligo di collegamento

L’Agenzia delle Entrate, con la Guida operativa pubblicata il 19.2.2026, nonché nell’ambito di alcuni documenti di prassi (risposte a interpello 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44), ha individuato le ipotesi in cui non ricorre l’obbligo di collegamento in esame.

3.1 Operazioni esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi

L’obbligo di collegamento non sussiste per i POS che sono impiegati esclusivamente per rilevare i pagamenti relativi a corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Gli esoneri in parola sono individuati dal DM 10.5.2019, che richiama, fra l’altro, anche quelli di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (es. vendita di tabacchi, generi di monopolio, cessioni di carburante, vendite per corrispondenza, ecc.).

Tuttavia, laddove l’esercente scelga di emettere volontariamente il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS impiegati per l’incasso elettronico dovranno essere collegati.

In base a quanto emerso dalla prassi amministrativa, appaiono altresì esclusi dall’obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per gli incassi elettronici relativi a corrispettivi certificati mediante titoli di accesso, i cui dati sono già oggetto di trasmissione alla SIAE e non sono quindi soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44).

3.2 settori soggetti a discipline specifiche

Secondo quanto specificato nella Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate, non occorre effettuare il collegamento neppure per i POS utilizzati esclusivamente per i pagamenti relativi a:

3.3 Corrispettivi documentati mediante fattura

L’obbligo di collegamento non sussiste per i POS impiegati esclusivamente per gli incassi dei corrispettivi che siano certificati esclusivamente mediante fattura.

3.4 Utilizzo misto dei POS

Se un esercente svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione, sia attività esonerate e utilizza un unico POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi, occorre comunque procedere con il collegamento. L’Agenzia valuterà eventuali scostamenti tra i dati delle transazioni elettroniche comunicate dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) e i dati dei corrispettivi per i quali è indicato un incasso elettronico tenendo conto dell’attività svolta dall’esercente.

A tal proposito è opportuno verificare nel Cassetto fiscale i codici ATECO precedentemente comunicati e segnalare tempestivamente ogni variazione.

Esempio

Viene riportato il caso della tabaccheria che utilizza un unico POS sia per le vendite di tabacchi, giochi e lotterie, sia per le vendite di altri prodotti. Viene chiarito, al riguardo, che l’esercente deve comunque registrare il collegamento tra POS e RT.

Analogamente, chi effettua vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura e utilizza un unico POS è tenuto ad effettuare il collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi.

4 Strumenti di pagamento coinvolti

Gli strumenti di pagamento soggetti all’obbligo di collegamento sono tutti gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici per corrispettivi certificati tramite registratore telematico o procedura web “Documento commerciale online”.

Sono compresi, dunque:

Il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti da collegare. Resta fermo che, laddove il pagamento avvenga tramite bonifico, il documento commerciale dovrà indicare che l’incasso è avvenuto tramite pagamento elettronico, riportando il relativo ammontare.

5 modalità di collegamento

Le modalità di collegamento tra gli strumenti sono state individuate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470, chiarendo che il vincolo in questione non deve essere di tipo tecnico, bensì di tipo “logico” e non richiede alcun aggiornamento dei registratori telematici.

In termini pratici, esso consiste in una comunicazione da effettuare tramite un servizio web che consente di registrare l’abbinamento tra:

Resta ferma la possibilità di collegare fisicamente POS e RT, a discrezione dell’esercente e in base alle caratteristiche tecniche degli strumenti. Tale collegamento può agevolare l’esercente nella fase di registrazione dei corrispettivi grazie alla funzionalità detta “Scambio importo”, che consente al registratore telematico di recuperare dal POS, registrandola in automatico, l’informazione che il corrispettivo è stato incassato elettronicamente.

5.1 Servizi web per il collegamento

La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate:

  • ;

Entrambe le funzionalità sono state rese disponibili a partire dal 5.3.2026.

5.2 Dati necessari per il collegamento

Chi utilizza i registratori telematici per effettuare il collegamento deve avere a disposizione le seguenti informazioni:

Ambulanti

Coloro che esercitano attività in forma ambulante non sono tenuti a indicare i campi relativi all’indirizzo dell’esercizio commerciale. In tal caso, dovrà essere selezionata la casella “Dispositivo ambulante”.

5.3 Dati identificativi dei POS

I POS fisici sono identificati tramite il Terminal ID e i dati dell’intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione).

I POS virtuali, invece, sono identificati soltanto mediante i dati dell’intermediario finanziario, non esistendo un Terminal ID.

Tipologia di POSDati identificativi
POS fisiciTerminal ID Dati identificativi dell’intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione)
POS virtualiDati identificativi dell’intermediario finanziario, non esistendo un Terminal ID.

Tali dati sono solitamente rinvenibili nel contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari o sul report mensile che questi inviano o anche nell’area web che l’intermediario mette a disposizione dell’esercente.

Occorre però prestare attenzione al fatto che, talvolta, l’operatore finanziario (es. banca) cui l’esercente si rivolge per ottenere il POS non coincide con il soggetto con il quale viene stipulato il contratto di convenzionamento (acquirer).

5.4 Soggetti abilitati ad effettuare il collegamento

Il collegamento tra POS e RT può essere effettuato anche tramite intermediari incaricati, purché con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Il collegamento tra POS e procedura web, invece, può essere effettuato soltanto dall’esercente, in quanto l’utilizzo della procedura non è delegabile.

Strumento di certificazioneModalità di collegamentoDati da indicare
Registratore telematico Server RTIl collegamento è registrato median­te il servizio web “Gestione collegamenti” nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (sezione Corrispettivi). Possibile delegare un intermediario.L’esercente comunica l’abbinamen­to tra: Occorre indicare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale gli strumenti sono utilizzati (salvo che si tratti di attività ambulante).
Procedura web “Documento commerciale online”Il collegamento è registrato all’interno della medesima pro­cedura web nella sezione “Funzionalità di supporto”. Non è possibile delegare un intermediario.L’esercente registra all’interno del servizio i dati identificativi dei POS utilizzati.

6 Collegamento POS-RT

I soggetti che utilizzano i registratori telematici, al fine di effettuare il collegamento devono:

Va innanzitutto rilevato che la procedura di collegamento presenta differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui è titolare l’esercente:

6.1 Collegamento puntuale

Accedendo al servizio web di collegamento, l’esercente avrà a disposizione gli elenchi delle matri-
cole degli RT e i dati dei POS che risultano in attività nel mese di riferimento della comunicazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori finanziari.

Nel caso della procedura semplificata, i dati sono visualizzati nella stessa schermata, mentre nella procedura standard possono essere rinvenuti tramite funzionalità di ricerca.

Per completare ciascun collegamento occorre:

Server RT

In caso di Server RT l’esercente deve abbinare i POS utilizzati nei diversi punti cassa alle matricole dei soli Server RT.

Collegamento multiplo

È possibile effettuare collegamenti multipli, vale a dire:

Tuttavia, il POS fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l’indirizzo del punto vendita sia lo stesso. Per gli strumenti virtuali, invece, il collegamento è consentito anche con registratori utilizzati presso punti vendita differenti.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Guida operativa di febbraio 2026), nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con acquirer diversi (es. uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per pagamenti con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il Terminal ID e il codice fiscale e denominazione dell’acquirer.

Esclusione di un POS

Il servizio consente di escludere dall’elenco dei POS che possono essere scelti per il collegamento quelli che:

Occorrerà in tal caso segnalare il motivo della chiusura e, in ipotesi di cessazione del contratto con l’acquirer o di restituzione dello strumento, indicare la data di fine utilizzo.

I POS così individuati non verranno più mostrati nell’elenco degli strumenti non collegati.

Tale operazione, al momento, risulta irreversibile, per cui occorre prestare attenzione alla scelta operata.

In un’apposita sezione del servizio denominata “POS non collegati” è possibile consultare i dispositivi di cui l’esercente risulta titolare ma che non sono collegati ad alcuno strumento di certificazione.

Inclusione manuale di un POS mancante

Il servizio (tramite il pulsante “Aggiungi POS”) consente anche di inserire manualmente strumenti che risultino attivi o utilizzati nel mese di riferimento, ma che non figurino nell’elenco proposto dall’Agenzia delle Entrate. Tale funzione, tuttavia, non è disponibile nella procedura di collegamento massivo.

6.2 Collegamento massivo

Chi utilizza un numero elevato di RT e POS e accede al servizio di collegamento massivo, può comunicare i dati dei collegamenti nell’ambito di un file CSV disponibile per il download all’interno del servizio. Compilato il file con i dati dei POS e dei registratori associati è possibile trasmetterlo tramite la funzione “upload”.

Nel file devono essere indicati, fra l’altro, il tipo di POS (fisico o virtuale) e il numero del contratto di convenzionamento.

Il servizio consente altresì di effettuare il download di un file precompilato con i POS di cui l’esercente risulta titolare in base alle informazioni comunicate dagli acquirer. Non è possibile, però, inserire manualmente un POS che non risulta nell’elenco.

7 Collegamento POS-procedura web

Per collegare i POS alla procedura web “Documento commerciale online” occorre accedere alla procedura medesima e selezionare il link “Associazione strumenti di pagamento elettronico” nella sezione delle “Funzionalità di supporto”.

Il servizio consentirà di inserire un nuovo collegamento, sia aggiungendo un POS manualmente, sia selezionandolo sulla base di quelli che già risultano comunicati dagli operatori finanziari.

Nell’ambito della procedura web sono disponibili funzioni analoghe a quelle presenti nel servizio di collegamento puntuale dei registratori telematici.

8 Termini per l’adempimento

Con riguardo ai termini di adempimento dell’obbligo occorre distinguere tra:

Per contratto di convenzionamento si intende un contratto “tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi” (provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

8.1 POS attivi nel mese di gennaio 2026

Per gli strumenti per i quali nel mese di gennaio 2026 era attivo un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dal rilascio del servizio web sul portale Fatture e Corrispettivi. Poiché tale rilascio è avvenuto il 5.3.2026, gli esercenti dovranno provvedere all’adempimento entro il prossimo 19.4.2026, con slittamento al 20.4.2026 in quanto primo giorno non festivo successivo (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.3.2026).

Esempio

Un esercente che rileva i corrispettivi mediante un registratore telematico, nel mese di gennaio 2026 ha attivo un contratto di convenzionamento per un POS fisico. Il collegamento di tale strumento al registratore va comunicato entro il 20.4.2026.

8.2 POS attivati successivamente al 31.1.2026

A regime, ossia per gli strumenti il cui contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31.1.2026, l’abbinamento logico va effettuato:

In tale calcolo, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Tuttavia, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.

Esempio

Nel caso di un contratto stipulato il 5.2.2026, con disponibilità del POS a partire dal 10.2.2026, l’adempimento dovrà essere assolto:

8.3 Variazioni dei collegamenti

In caso di variazione dei collegamenti già registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Si fa riferimento, ad esempio, alle ipotesi in cui:

Esempio

Un esercente opera tramite due punti vendita, Alfa e Beta. Il 10.4.2026 decide di spostare un POS attivo dal mese di gennaio 2026, collegato ad un RT presente nel punto vendita Alfa, per utilizzarlo presso il punto vendita Beta. Questi dovrà aggiornare il collegamento tramite il servizio web tra il 6.6.2026 e il 30.6.2026. Operativamente, dovrà eliminare il precedente collegamento, indicando la data di fine utilizzo nel punto vendita Alfa e poi registrare il nuovo collegamento nel punto vendita Beta.

Situazione del POSTermini per il collegamento/comunicazione di variazione
POS per il quale è in vigore un contratto di convenzionamento nel mese di gennaio 2026Entro il 20.4.2026 (45 giorni dal rilascio del servizio web)
POS per il quale il contratto di convenzionamento è stipulato dopo il 31.1.2026A partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di disponibilità effettiva del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese. Non sono comunque considerati tardivi i collegamenti effettuati entro l’ultimo giorno del mese.
Variazione di collegamenti già registratiA partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni effettuate entro l’ultimo giorno del mese.

9 trasmissione dei dati di pagamento elettronico

Dall’1.1.2026 i soggetti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi sono tenuti a memorizzare in modo puntuale e a trasmettere in forma aggregata, unitamente ai corrispettivi, i dati dei pagamenti elettronici giornalieri, mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

In termini pratici, quando l’esercente rileva sul registratore telematico la vendita di un bene o servizio rilasciando il documento commerciale, mediante le funzionalità già disponibili sul registratore, deve indicare:

Si noti che in questo caso devono essere rilevati come pagamenti elettronici anche quelli effettuati eventualmente tramite bonifico (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate n. 11).

10 sanzioni

L’art. 1 co. 75 – 76 della L. 207/2024 ha stabilito le sanzioni applicabili in caso di:

Tali sanzioni si applicano dall’1.1.2026.

10.1 Omesso collegamento del POS

Per il mancato collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale nei termini previsti, è applicabile:

10.2 Errata indicazione delle modalità di pagamento

Per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, è applicabile:

In tale contesto, è stato evidenziato come la non corretta indicazione del mezzo di pagamento, anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS). Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.

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