Concordato preventivo biennale – Regime del ravvedimento 2020-2023

1 premessa

Per incentivare il rinnovo del concordato preventivo per il biennio 2026-2027, l’art. 29 del DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) ha reintrodotto il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023.

Aderendo a questa misura, previo versamento di un’imposta sostitutiva, è riconosciuta una limitazione all’attività di accertamento.

Provvedimenti attuativi

Le modalità di esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento verranno individuate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno anche essere individuati i codici tributo per effettuare i versamenti dell’imposta sostitutiva con F24.

Anche se mancano gli strumenti per avvalersi sin d’ora della misura, la sua adesione presuppone che, in precedenza, sia stata effettuata la scelta di rinnovare il CPB.

2 ambito soggettivo

Possono beneficiare del regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023 i soli soggetti che:

Il regime del ravvedimento si applica, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

2.1 Rinnovo del CPB 2026-2027

Il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023 è azionabile solo dai soggetti che:

Ne restano esclusi sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB per il biennio 2026-2027, sia i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di fattispecie di rinnovo.

2.2 Termine di adesione al CPB 2026-2027

L’adesione al CPB 2026-2027 può essere espressa entro il 31.10.2026 (termine che cadendo di sabato è prorogato al 2.11.2026), ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

2.3 Applicazione degli ISA

Di regola, il regime del ravvedimento può essere azionato se, per ciascuno dei periodi che si intende sanare (tra il 2020 e il 2023), sono stati applicati gli ISA, in assenza di cause di esclusione.

Regime del ravvedimento anche con alcune cause di esclusione ISA

In via derogatoria, possono comunque azionare il regime del ravvedimento i soggetti con ricavi e compensi fino a 5.164.569,00 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari, i quali, per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:

2.4 Causa ostativa al regime del ravvedimento

Il regime del ravvedimento non può essere azionato se sono stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento, ovvero atti di recupero di crediti inesistenti, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata) dell’imposta sostitutiva dovuta per il periodo che si intende sanare.

3 imposta sostitutiva

Per attivare la sanatoria occorre versare un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e IRAP per ciascuno dei periodi d’imposta che si intende sanare, ossia uno o più periodi dal 2020 al 2023.

3.1 Base imponibile

L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra:

Punteggio ISA/Condizione ISACoefficiente di incremento
Punteggio 105%
Punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 1010%
Punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 820%
Punteggio pari o superiore a 4 e inferiore a 630%
Punteggio pari o superiore a 3 e inferiore a 440%
Punteggio inferiore a 350%
Causa di esclusione da ISA
(per COVID, non normale svolgimento dell’attività o soggetti multiattività)
25%

3.2 Aliquote d’imposta

Imposte dirette e addizionali

Anche le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risentono dell’affidabilità fiscale del contribuente, tenendo conto che, in ogni caso, è richiesto un versamento minimo di 1.000,00 euro.

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
Soggetti che applicano gli ISA
Punteggio ISAAliquotaRiduzione dell’impostaImporto minimo
Pari o superiore a 810%30% solo per i
periodi 2020 e 2021
1.000 euro
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 812%
Inferiore a 615%
Soggetti esclusi dagli ISA
–12,5%30% per tutti i periodi(*)1.000 euro
(*) La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al “ravvedimento”.

IRAP

L’imposta sostitutiva dell’IRAP viene calcolata applicando una sola aliquota, a prescindere dal punteggio ISA.

Imposta sostitutiva dell’IRAP
Soggetti che applicano gli ISA
Punteggio ISAAliquotaRiduzione dell’imposta
Qualsiasi3,9%30% solo per i
periodi 2020 e 2021
Soggetti esclusi dagli ISA
–3,9%30% per tutti i periodi(*)
(*) La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al “ravvedimento”.

3.3 PROSPETTI DI SINTESI

Nel Cassetto fiscale dei contribuenti interessati l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei prospetti che riepilogano le imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, determinate sulla base delle informazioni che emergono dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate.

3.4 Versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato:

Applicando i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con riguardo al regime del ravvedimento 2019-2023 (FAQ Agenzia delle Entrate 5.2.2026), nel caso in cui la prima rata sia versata prima del 15.3.2027, il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima è da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2027. In sostanza, la seconda rata scade il 15.4.2027, la terza il 15.5.2027 e così via.

Gli interessi legali sono dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 16.3.2027.

Ritardo nel pagamento rateale

In caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva, il regime del ravvedimento si perfeziona con il versamento di tutte le rate.

In caso di ritardo, il pagamento di una delle rate (diverse dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dalla rateizzazione e neppure dal regime del ravvedimento 2020-2023.

Si pensi a un contribuente che sceglie il pagamento rateale e che ad aprile 2027 deve versare la seconda rata di imposta sostitutiva; in tal caso, tale rata deve essere pagata al più tardi entro il 15.5.2027 (termine di versamento della rata successiva). La decadenza si verifica se, trascorso tale termine, la rata di aprile non è stata versata.

Soggetti in regime di trasparenza fiscale

Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

4 limitazione all’attività di accertamento

Durante i periodi oggetto di sanatoria (con avvenuto pagamento del dovuto o in regola con il pagamento rateale), non possono essere effettuati gli accertamenti del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitici, induttivi e presuntivi) e quelli IVA di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (analitici-induttivi).

Perdita del beneficio della limitazione all’attività di accertamento

Queste limitazioni all’attività di accertamento non operano in caso di:

Effetti

Se la decadenza dal regime del ravvedimento si verifica per applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati, oppure per non aver rispettato il piano rateale, questa opera per la sola annualità di riferimento. In questi casi:

5 AMPLIAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

L’art. 29 co. 17 del DLgs. 148/2026 estende i termini di accertamento, distinguendo tra:

Per i soggetti che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2026 sono prorogati al 31.12.2027.

Per i soggetti che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2020, 2021, 2022 e 2023, i termini di decadenza per l’accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2029.

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