DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. “decreto Fiscale”) modificato dal DL 3.4.2026 n. 42 -Principali novità

1 premessa

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 38/2026 è entrato in vigore il 28.3.2026, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con il successivo DL 3.4.2026 n. 42, pubblicato sulla G.U. 3.4.2026 n. 78 ed entrato in vigore il 4.4.2026, è stato modificato l’art. 8 del DL 27.3.2026 n. 38, in materia di credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per Transizione 5.0 con esaurimento delle risorse.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 38/2026, tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 42/2026.

Il DL 38/2026 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di ulteriori modifiche ed integrazioni.

2 credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le co-municazioni per transizione 5.0 con esaurimento delle ri­sor­se

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 42/2026, prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

2.1 Determinazione del credito d’imposta

Il nuovo credito d’imposta:

Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30.4.2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

2.2 Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

2.3 Irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta:

2.4 contributo specifico per impianti di autoproduzione di energia e certificazioni

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 42/2026, per le citate imprese è inoltre previsto un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per:

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.

Provvedimento attuativo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione di tali contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che saranno individuate con un proprio successivo decreto.

3 IPER-AMMORTAMENTO – ELIMINAZIONE DEL REQUISITO TERRITORIALE PER LA PRODUZIONE DEI BENI

L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito della provenienza geografica dei beni che era richiesto dall’art. 1 co. 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), rendendo ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Decorrenza

La disposizione si applica per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026.

4 Eliminazione della soglia partecipativa per beneficiare del Regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dall’1.1.2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

4.1 NORME ABROGATE

Le norme introdotte dalla L. 199/2025 e ora abrogate dal DL 38/2026 stabilivano che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

Le soglie partecipative si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a partire dall’1.1.2026.

Ai fini dell’applicazione della participation exemption, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dall’1.1.2026.

4.2 Ricalcolo degli acconti per il 2026 – Eliminazione

Con l’eliminazione della soglia partecipativa in commento, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 co. 55 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore; sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

5 disciplina dell’avviamento negativo ai fini IRES e IRAP – ra­teiz­zazione

Con l’art. 3 del DL 38/2026, viene disciplinato ai fini IRES e IRAP il regime fiscale del c.d. “avviamento negativo” (c.d. “Negative Goodwill netto”), introducendo rispettivamente il co. 5-ter all’art. 86 del TUIR e il co. 4-nonies all’art. 11 del DLgs. 446/97.

Le due disposizioni sono di uguale tenore e prevedono che la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l’azienda o il ramo d’azienda, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito ovvero, con riguardo all’IRAP, alla determinazione del valore della produzione netta, nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

La Relazione illustrativa al DL 38/2026 afferma che la nuova disciplina integra il regime di favore già previsto, ai fini delle imposte indirette, per le medesime operazioni, in relazione al trasferimento dei beni immobili strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (art. 1 co. 237 della L. 234/2021).

5.1 Ambito applicativo soggettivo

La nuova disciplina dell’avviamento negativo si applica solo ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

Nella Relazione illustrativa al DL 38/2026 la limitazione ai soli soggetti IAS/IFRS-adopter è motivata dal diverso trattamento contabile dell’avviamento negativo previsto dai principi contabili internazionali rispetto a quello stabilito per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

5.2 ambito applicativo oggettivo

La disciplina in commento è applicabile:

5.3 Decorrenza

Ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DL 38/2026, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (quindi dall’anno 2024 per i soggetti “solari”).

Secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al DL 38/2026:

  • .

6 provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo – applicazione della ritenuta Dall’1.5.2026

L’art. 1 co. 140 – 142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta (di cui all’art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73) per le provvigioni percepite:

Decorrenza

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 6 co. 1 del DL 38/2026 all’art. 1 co. 142 della L. 199/2025, l’abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta si applicheranno dall’1.5.2026 (in luogo del precedente 1.3.2026).

6.1 Provvigioni da assoggettare a ritenuta

Dal momento che il regime di esonero è eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.5.2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni corrisposte ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente.

6.2 Trattenimento diretto delle provvigioni da parte dei percipienti

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall’1.6.2026.

6.3 Comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta

In presenza dei requisiti previsti (impiego, in via continuativa, di dipendenti o terzi), la richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta (4,6% delle intere provvigioni), redatta sul modello di dichiarazione di cui al DM 16.4.83, dovrà essere inviata al committente via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro il 16.5.2026.

7 RITENUTA SUI Premi corrisposti ad atleti e tecnicI

L’art. 9 del DL 38/2026 ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta del 20% rispetto ai premi erogati dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La misura è operativa relativamente alle somme corrisposte:

Se l’ammontare complessivo attribuito nel suddetto periodo è superiore a 300,00 euro, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta (non si tratta quindi di una franchigia).

8 incumulabilità del regime degli impatriati con il regime dei neo-residenti

L’art. 2 del DL 38/2026 ha aggiornato i riferimenti normativi contenuti nell’art. 1 co. 154 della L. 11.12.2016 n. 232, disposizione concernente l’incompatibilità del regime dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR) con il regime degli impatriati, la quale interessa ora anche il nuovo regime previsto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023.

8.1 evoluzione normativa

Prima della modifica, l’art. 1 co. 154 della L. 11.12.2016 n. 232 prescriveva l’incompatibilità espressa con il solo abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015 (oltre che con l’art. 44 del DL 78/2010, riguardante gli incentivi per i docenti e i ricercatori).

In considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 28.1.2025 n. 16) ha ammesso la cumulabilità del nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e degli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010) nello stesso periodo d’imposta, a condizione che il reddito agevolato non sia il medesimo.

In base alla risposta a interpello Agenzia delle Entrate inedita del 19.12.2025, nell’ambito del nuovo regime di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, il principio di cumulabilità avrebbe dovuto avere valenza generale.

Con il DL 38/2026 viene invece espressamente sancita anche l’incompatibilità tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023.

8.2 decorrenza della modifica

Il nuovo divieto di cumulo opera a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia che avverranno dal periodo d’imposta 2027.

9 decorrenza delle modifiche alla base imponibile iva per le operazioni permutative

L’art. 1 del DL 38/2026 ridefinisce la decorrenza temporale delle modifiche, apportate dalla legge di bilancio 2026, con riguardo alla base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento.

9.1 superamento del valore normale

L’art. 1 co. 138 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA relativa alle operazioni permutative e alle dazioni in pagamento. Non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).

9.2 nuova decorrenza

L’art. 1 co. 139 della L. 199/2025 stabiliva che la novità normativa sopra descritta si applicasse per le operazioni effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore (1.1.2026).

Al fine di preservare gli assetti negoziali che si erano formati secondo la disciplina previgente, tale decorrenza temporale viene ora modificata prevedendo che le citate disposizioni in materia di base imponibile IVA si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.

9.3 salvezza dei comportamenti pregressi

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati:

In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

10 Aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

L’art. 12 del DL 38/2026, attraverso la modifica dell’art. 13 co. 2-bis lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, ha disposto un aumento dell’imposta di bollo, nella misura di 18,00 euro annui, dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • DLgs. 385/93 (Testo unico bancario);
  • rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.

Si passa, infatti, dal previgente importo di 100,00 euro annui, applicato come prelievo sulle comunicazioni con periodicità annuale, alla maggiore somma di 118,00 euro annui.

Impatto sull’IVAFE

In forza del rinvio al modificato art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 contenuto nell’art. 19 co. 20 del DL 201/2011, aumenta a 118,00 euro anche la misura dell’IVAFE dovuta sui conti correnti e i libretti di risparmio esteri dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

10.1 decorrenza

L’aumento dell’imposta di bollo opera con riferimento agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 38/2026.

Di conseguenza, per quanto concerne le comunicazioni inviate ai clienti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo, dovuta con periodicità annuale, ammonta a:

10.2 Misura dell’imposta sulle comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno

Per le comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è “rapportata al periodo rendicontato” (Nota 3-bis al co. 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

Quindi, per effetto dell’incremento disposto dal DL 38/2026, l’ammontare dell’imposta di bollo applicata sugli estratti conto e sui rendiconti, comunicati ai soggetti diversi dalle persone fisiche dalle banche o dai gestori dei conti, sarà pari a:

10.3 Imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio intestati a persone fisiche

Non è stata disposta alcuna modifica della lett. a) dell’art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

Pertanto, le persone fisiche continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale), se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

11 differimento e dilazione dei debiti contributivi – riduzione del tasso di interesse

L’art. 14 co. 1 del DL 38/2026 interviene sul tasso di interesse in caso di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, rideterminando in due punti la maggiorazione di cui all’art. 13 co. 1 del DL 29.7.81 n. 402.

In particolare, il citato art. 13 co. 1 del DL 402/81 prevede che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti (maggiorazione successivamente elevata a 8,50 punti dall’art. 1 co. 7 del DL 688/85, a 12 punti dall’art. 2 co. 12 del DL 338/89 e infine stabilita in 6 punti dall’art. 3 co. 4 del DL 318/96).

Con la rideterminazione in due punti della maggiorazione in esame si vuole favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato (cfr. Relazione illustrativa al DL 38/2026).

11.1 Nuova misura del tasso di interesse

L’INPS, con la circ. 2.4.2026 n. 39, tenendo conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) è attualmente pari al 2,15% e che la maggiorazione applicabile è adesso di due punti, ha chiarito che il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è ora pari al 4,15% annuo.

11.2 decorrenza della nuova misura del tasso di interesse

La nuova misura decorre dal 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026).

Pertanto, come chiarito dalla suddetta circ. INPS 2.4.2026 n 39:

12 Rinvio dell’applicazione del contributo sui “piccoli pacchi”

L’art. 5 del DL 38/2026 differisce di sei mesi, dall’1.1.2026 all’1.7.2026, l’applicazione del contributo di 2,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 126 – 128 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

Si tratta, nello specifico, del contributo introdotto a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi a spedizioni da Paesi extra-UE di valore dichiarato non superiore a 150,00 euro.

In base alle previsioni iniziali, il prelievo avrebbe dovuto applicarsi per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dall’1.1.2026 (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2025 n. 37). Ora, il DL 38/2026 stabilisce che il contributo non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data dell’1.7.2026.

Il differimento della misura risponderebbe alla necessità di procedere a un adeguamento tecnico del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per consentire l’accertamento e la riscossione del contributo.

13 Interessi da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti

Con l’art. 4 del DL 38/2026 si escludono dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96 gli interessi e altri proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Ambito temporale di applicazione

La suddetta disposizione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dal 28.3.2026 e fino al 31.12.2028.

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