DL 6.11.2021 n. 152 (disposizioni per l’attuazione del PNRR) -Principali novità
1 premessa
Con il DL 6.11.2021 n. 152, pubblicato sulla G.U. 6.11.2021 n. 265, sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Il DL 152/2021 è entrato in vigore il 7.11.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 152/2021.
Il DL 152/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 credito d’imposta e contributo a fondo perduto per la ristrutturazione degli alberghi
Con l’art. 1 del DL 152/2021 viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto alle imprese alberghiere e del settore turistico per gli interventi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture.
2.1 beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.
2.2 agevolazioni previste
In particolare, sono riconosciuti:
- un credito d’imposta nella misura dell’80% delle spese agevolabili sostenute dal 7.11.2021 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2024;
- un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, comunque non superiore al limite massimo di 100.000,00 euro.
Tali incentivi sono tra loro cumulabili, nel limite del costo sostenuto per gli interventi.
2.3 Procedura per l’accesso alle agevolazioni
Al fine di accedere agli incentivi dovrà essere presentata un’apposita domanda secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero del Turismo.
Gli incentivi saranno riconosciuti:
- in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
- nei limiti delle risorse disponibili.
2.4 modalità di Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere:
- utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- ceduto a terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
3 credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Con l’art. 4 del DL 152/2021 viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Nello specifico, il credito d’imposta:
- spetta alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;
- è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 7.11.2021 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
3.1 Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta può essere:
- utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
- ceduto a terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
3.2 Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un apposito decreto del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4 CONCESSIONE DI GARANZIE PER FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO
L’art. 2 del DL 152/2021 istituisce, nell’ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI, una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese che operano nel settore turistico.
Le garanzie sono concesse:
- alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici;
- ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare attività nel settore turistico.
Il numero di dipendenti delle imprese beneficiarie non deve essere superiore a 499.
Sono ammessi alla garanzia del Fondo anche coloro che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31.1.2020.
4.2 FINANZIAMENTI AGEVOLABILI
Le garanzie sono rilasciate su finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
4.3 CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE
Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. La percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che anche le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Sono ammessi anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo al medesimo soggetto in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
La garanzia del Fondo può infine essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL settore TURISticO
L’art. 3 del DL 152/2021 prevede la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
5.1 BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. Fanno altresì parte della platea dei beneficiari le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui vengono esercitate tali attività imprenditoriali.
5.2 CONTRIBUTO DIRETTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Il contributo è concesso nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili.
A copertura della quota di investimenti non coperta dal contributo diretto e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, nel limite delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.
5.3 SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500.000,00 e 10 milioni di euro, realizzati entro il 31.12.2025.
Tali incentivi sono alternativi al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta previsti dall’art. 1 del DL 152/2021 e non sono cumulabili con altre sovvenzioni, agevolazioni e contributi pubblici concessi per gli stessi interventi.
Le agevolazioni sono inoltre riconosciute nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
5.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni saranno definite con un decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
6 IMPRESE AGRICOLE – compensazione dei contributi dovuti con gli aiuti comunitari e nazionali
L’art. 45 del DL 152/2021 sostituisce il co. 16 dell’art. 01 del DL 10.1.2006 n. 2 (conv. L. 11.3.2006 n. 81) in materia di compensazione, con debiti contributivi, per le imprese agricole che richiedono aiuti comunitari.
In particolare, per effetto delle modifiche, la misura in argomento viene:
- subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- estesa anche agli aiuti nazionali (e non solo per quelli comunitari).
6.1 POSSESSO DEL DURC
In base a quanto previsto dall’art. 10 co. 7 del DL 30.9.2005 n. 203 (conv. L. 2.12.2005 n. 248), dall’art. 1 co. 553 della L. 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 31 del DL 21.6.2013 n. 69 (conv.
L. 9.8.2013 n. 98), ai fini dell’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Limitatamente alle imprese agricole, ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni e per ottenere la regolarità contributiva, è possibile che gli organismi pagatori compensino gli aiuti comunitari e nazionali con i contributi previdenziali già scaduti.
6.2 COMPENSAZIONE CON DEBITI CONTRIBUTIVI
Per effetto della nuova formulazione dell’art. 01 co. 16 del DL 10.1.2006 n. 2, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare sia gli aiuti comunitari sia gli aiuti nazionali:
- con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti;
- compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di san-zione.
Non rientrano nella misura, e quindi non possono essere compensati, gli aiuti derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 29.3.2004 n. 102.
La compensazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Comunicazione dell’INPS
L’INPS è tenuto a comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti:
- all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- a tutti gli organismi pagatori;
- ai diretti interessati (anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola).
7 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA relativa ALLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI
L’art. 11 del DL 152/2021 modifica la normativa relativa alle zone economiche speciali (ZES) che, in estrema sintesi, prevede particolari agevolazioni economiche e fiscali per queste aree.
7.1 CREAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO DIGITALE
I soggetti interessati ad avviare una nuova attività all’interno della ZES, soggetta ad autorizzazione unica, devono presentare il proprio progetto mediante lo sportello digitale unico, operativo presso ogni Commissario straordinario della ZES.
Ciascun Commissario deve rendere nota, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è disponibile.
7.2 ZONE FRANCHE DOGANALI NELLE ZES
Viene prorogata dal 31.12.2021 al 31.12.2023 la possibilità di proporre l’istituzione di zone franche doganali all’interno delle ZES.
7.3 CONFERENZA DI SERVIZI PER INSEDIAMENTI NELLA ZES
Attraverso la conferenza di servizi, alla quale sono convocate tutte le amministrazioni competenti, il Commissario straordinario della ZES può rilasciare l’autorizzazione unica per i progetti in merito alle attività economiche e all’insediamento di attività all’interno della ZES.
Il DL 152/2021 ha introdotto alcuni strumenti a disposizione del Commissario straordinario nel caso in cui ci fosse dissenso tra le amministrazioni in sede di conferenza di servizi. In tal caso, a seguito di una relazione motivata da parte del Commissario della ZES, l’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale indice una riunione con la partecipazione delle amministrazioni al fine di cercare di individuare una soluzione condivisa. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei Ministri.