Il “Bonus pubblicità” la dichiarazione degli investimenti 2020
L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. “Bonus pubblicità” connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Successivamente:
- l’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha esteso l’agevolazione:
- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”;
- il DPCM n. 90/2018, ha previsto le disposizioni attuative in merito all’agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6900” da riportare nel mod. F24.
Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche all’agevolazione in esame e in particolare:
- l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha:
- aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
- esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.
Alla luce del mutato quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 20.8.2020, n. 25/E ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione per il 2020 ed ha “aggiornato” il citato modello utilizzabile per richiedere il bonus (Informativa SEAC 4.9.2020, n. 247).
Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare, utilizzando il predetto modello:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo“.
Per il 2020, tale “prenotazione” poteva essere presentata dall’1.9 al 30.9.2020, anziché dall’1.3 al 31.3.2020 (termine ordinario – restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2020);
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).
La dichiarazione sostitutiva, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, come “annunciato” dal predetto Dipartimento va presentata dall’8.1 all’8.2.2021, anziché dall’1.1 al 31.1.2021 (termine ordinario).
|
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati. |
Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, con istanza telematica da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.