Legge di bilancio 2026(L. 30.12.2025 n. 199) – Principali novità
1 premessa
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.
| Argomento | Descrizione |
| Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione | Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Nuova struttura delle aliquote IRPEF L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). Decorrenza La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026. |
| Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro | Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. Oneri oggetto di riduzione Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per: gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%; i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro La riduzione prevista dall’art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio: le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico; le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali; le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione; le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio; le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio: la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”); la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”). Determinazione del reddito complessivo Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche: i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”; i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%; l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta per oneri da applicare congiuntamente Dal periodo d’imposta 2026, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente: dall’1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente; dall’1.1.2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese. |
| Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF – Proroga di un anno del regime transitorio | Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d’imposta 2023, vale a dire: fino a15.000 euro; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; oltre 50.000 euro. Proroga del termine per l’approvazione delle addizionali comunali Con riferimento all’anno d’imposta 2026, il termine per deliberare l’applicazione dei “vecchi” scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell’addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026. Mancata approvazione delle modifiche Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. |
| Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025. Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026; al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). |
| Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025. L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure: per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027. |
| Bonus mobili – Proroga | Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
| Immobili nelle zone colpite da eventi sismici – Contributo alla ricostruzione | Per consentire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici che si sono verificati dall’1.4.2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili. L’incremento del contributo alla ricostruzione ha il fine di coprire le spese che eccedono il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, che sono rimaste a carico dei beneficiari (committenti) in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e successive limitazioni ad opera dell’art. 2 del DL 11/2023. |
| Enti del Terzo settore – Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale | L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore. Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono: gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS, di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte nella relativa Anagrafe. |
| Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili | Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità: riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027; incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva; proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. Riduzione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%. Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027. Incremento del limite di detassazione L’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Proroga dell’agevolazione per i dividendi L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025). L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. |
| Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali | Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026. Condizioni L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
| Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato | Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL; maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Esclusioni Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale. Condizioni L’imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Limite I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208. Regime previdenziale Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
| Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici | Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva trova applicazione sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico. L’imposta sostitutiva non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017. Condizioni L’imposta sostitutiva trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro. Limite Tali compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite di 800 euro. Coordinamento con altre agevolazioni L’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici si aggiunge alle seguenti misure: imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 7 co. 1 lett. d) del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, prevista dall’art. 7 co. 2 del DL 73/2024; imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, ai sensi dell’art. 1 co. 354 della L. 207/2024. |
| Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale | Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Modalità Il trattamento è riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025; dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensa-zione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica); su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro di-pendente del 2025). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi dall’1.1.2026 al 30.9.2026. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. |
| Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione | Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. |
| Addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario – Esclusione | Viene introdotta una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, di cui all’art. 33 del DL 78/2010. In particolare, l’addizionale non si applica se il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni versa in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale altrimenti dovuta. Ambito applicativo L’addizionale IRPEF del 10% di cui all’art. 33 del DL 78/2010 grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa attribuita: ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario; ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore. Si tratta di emolumenti corrisposti ai suddetti soggetti a titolo di bonus e stock option. L’art. 1-bis del DL 84/2025 prevede che tale regime si applica ai soggetti indicati all’art. 162-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria. L’addizionale IRPEF, quindi, non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all’art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR. Esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale Si prevede che l’addizionale non si applica nel momento in cui il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma pari ad almeno il doppio dell’addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo (si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto). In sostanza, si trasla il prelievo che graverebbe sul dirigente o amministratore sulla società o ente che paga le remunerazioni. L’esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (almeno pari al doppio del prelievo che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo. Disposizioni attuative L’attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini. |
| Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità | Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6). |
| Argomento | Descrizione |
| Regime dei neo-residenti – Aumento dell’imposta sostitutiva | Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari. Decorrenza Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c. |
| Esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP – Proroga per il 2026 | Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita, ai sensi dell’art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP: fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF; oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%; oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF. |
| Energia fotovoltaica – Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025 | Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di “agrarietà” (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025. Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica: entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici); oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d’impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa con coefficiente di redditività del 25%). Riscontro della data di installazione dell’impianto Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, costituisce prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI). |
| Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni | Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. Valutazione di convenienza della rivalutazione Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni. In merito, occorre evidenziare che: l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR; mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia). Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: 21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate. |
| Argomento | Descrizione |
| Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins | Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
| Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi | Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%; chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni). |
| Causa di esclusione dal regime forfetario | Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026. |
| Iper-ammortamenti | Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026); materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accesso Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. |
| Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze | Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente: le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%); le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%). Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente: le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%); le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%). Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026. |
| Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026 | Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito: in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”). Acconti 2026 Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. |
| Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa | Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR). Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR. In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato: per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre. Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC. Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS adopter la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali. Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie L’art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell’art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Le regole previste dall’art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC. Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico. Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR. |
| Azioni proprie, stock options e attività immateriali | Vengono previste, con effetto per il solo 2026: la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie; l’estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. “stock grant cash settled”) del regime di deducibilità al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni; per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice | Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.9.2026; per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. |
| Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale | Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: sia alla data del 31.10.2025; sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027. |
| Affrancamento straordinario delle riserve | Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi. |
| Deducibilità delle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio | Per gli intermediari finanziari, viene prevista l’introduzione di un regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, al fine di ripartire in quote costanti la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio. In particolare, dette svalutazioni sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi. Decorrenza Le nuove regole di deducibilità si applicheranno per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Impossibilità di trasformare le DTA in crediti d’imposta La disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta (di cui all’art. 2 co. 55 – 58 del DL 225/2010) non si applica alle attività per imposte anticipate, iscritte a seguito dell’applicazione delle disposizioni in commento. Calcolo degli acconti IRES e IRAP 2026 Nella determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in commento. Pertanto, ai soli fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2026, le imposte relative al 2025 andranno ricalcolate considerando come già vigente il regime di deducibilità frazionata in esame. |
| Argomento | Descrizione |
| Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni | Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni. Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2028 (2028, per i soggetti “solari”) e a quello successivo (2029, per i soggetti “solari”), della deduzione della quota del 3,8% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti “solari”). |
| Modifiche alla deducibilità dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l’iscrizione di DTA | Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta. In particolare, viene differita la deduzione di una parte della quota deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2028 e a quello successivo. Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure: 0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025; 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026; 8,22% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027; 19,76% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028; 19,77% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029. |
| Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 | Sono state ulteriormente modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9. In particolare, una quota deducibile pari al 9,5% relativa ai suddetti componenti, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti “solari”), viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2028 (2028, per i soggetti “solari”) e a quello successivo (2029, per i soggetti “solari”). |
| Limitazioni all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE | Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito: del periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile; del periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni dell’art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. |
| Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP | Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione: delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni; delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA); dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9; delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE. |
| Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso | Sono state modificate le modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di adeguare il contenuto della normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite da C-92/24 a C-94/24, secondo la quale la normativa IRAP, che assoggetta i dividendi percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie figlie residenti in altri Stati membri dell’Unione a un prelievo ai fini IRAP superiore al 5%, è contrario all’art. 4 della direttiva 2011/96/UE (“madre-figlia“). Per effetto della modifica, viene quindi stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate non residenti, relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito e che rispettano i requisiti per rientrare nell’ambito applicativo della citata direttiva 2011/96/UE, saranno esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare. Decorrenza Le disposizioni in esame si applicheranno già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti “solari”). Istanze di rimborso per i periodi pregressi Per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2025 (2024 e precedenti, per i soggetti “solari”), la quota dell’IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni può essere esclusivamente chiesta a rimborso ove sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73). Fatte salve le istanze di rimborso già presentate all’1.1.2026, il diritto al rimborso compete previa presentazione della relativa istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento della medesima Agenzia. Facoltà di compensazione con l’imposta straordinaria sugli extra-profitti Le somme chieste a rimborso potranno essere compensate (a determinate condizioni) nel modello F24 con il contributo straordinario per l’affrancamento della riserva relativa all’imposta sugli extra-profitti delle banche. L’opzione sarà esercitabile anche dai soggetti che, all’1.1.2026, hanno già presentato le istanze di rimborso. |
| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno | In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, sono previsti: la proroga dell’agevolazione per il 2026, 2027 e 2028, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti; il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, con presentazione di apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo | In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, sono previste: la proroga dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 15.11.2026, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti; la ridefinizione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente riconosciuto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, nella misura del 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e nella misura del 58,6102% per le grandi imprese. |
| Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo | Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0. Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti. |
| Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS | Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024. Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti. |
| Credito d’imposta per design e ideazione estetica | Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019. Il credito d’imposta per il 2026: spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto); è utilizzabile in un’unica quota annuale. |
| Credito d’imposta per le imprese energivore | Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento | Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024. |
| Legge Sabatini – Rifinanziamento | Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l’anno 2026; 450 milioni di euro per l’anno 2027. |
| Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023 | Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Effetti della rottamazione Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono; non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere; i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; il DURC può essere rilasciato; sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Per quanto riguarda le rate: la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Giudizi pendenti Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate. |
| Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti | Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro: sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere; sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). Procedura Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e: 2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione; i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista. Decorrenza Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026. |
| Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro | A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento). |
| Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento | Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolononché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. Disposizioni attuative Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
| Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028) | Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta. Soggetti esclusi La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento: risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024; si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015). La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta. Misura della ritenuta La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota: dello 0,5%, per il 2028; dell’1%, a decorrere dal 2029. Disposizioni attuative Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
| Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026) | È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite: dalle agenzie di viaggio e turismo; dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Decorrenza La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73. |
| Definizione agevolata dei tributi locali | Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo). Accertamenti e liti pendenti Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui: siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione; per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale. Recepimento delle definizioni per le imposte erariali Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali. Ambito applicativo Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate: potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada); mentre non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali. Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno: essere introdotte in osservanza dei princìpi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci degli enti locali; riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità; essere riferite a periodi di tempo circoscritti; consentire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi prescritti; tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate. Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione. |
| Esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali – Svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche | Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività: assistenziali e sanitarie; didattiche. Modalità di svolgimento non commerciali dell’attività assistenziale e sanitaria Con riguardo all’attività assistenziale e sanitaria, vengono anzitutto richiamati i criteri di cui all’art. 4 co. 2 del DM 200/2012, in forza dei quali tali attività sono da considerare effettuate con modalità non commerciali quando le stesse: se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regionie gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondola normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispettoal servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizionipreviste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale; se non accreditate e contrattualizzateo convenzionate con lo Stato, le Regionie gli enti locali, sono svolte a titologratuito ovvero dietro versamento di corrispettividi importo simbolico e, comunque,non superiore alla metà dei corrispettivimedi previsti per analoghe attività svoltecon modalità concorrenziali nello stessoambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenzadi relazione con il costo effettivodel servizio. In riferimento alla casistica del primo punto elenco (attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali), viene precisato che, per qualificare dette attività come “svolte con modalità non commerciali” (e, dunque, per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore dell’ente non commerciale possessore dell’immobile dove sono svolte dette attività): è sufficiente che siano verificate le condizioni sopra richiamate; mentre è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale. Tali disposizioni assumono qualifica di norma di interpretazione autentica, e pertanto: vanno applicate nei giudizi tributari pendenti, riferiti ad annualità precedenti (non è tuttavia possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato); in assenza di disposizioni contrarie, possono essere utilizzati per giustificare la richiesta di rimborso dell’IMU versata dall’ente non commerciale negli anni precedenti, se detta istanza è presentata entro il termine di 5 anni dal versamento ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006. Irrilevanza dell’accatastamento dell’immobile dove l’ENC svolge attività assistenziali e sanitarie Sempre con riferimento all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie, viene altresì precisato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’inserimento degli immobili utilizzati per dette attività in una specifica categoria catastale. Modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali, viene precisato, con norma di interpretazione autentica, che l’attività didattica si intende svolta con modalità non commerciali, da parte dell’ente non commerciale possessore dell’immobile, quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Tale norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva, e deve essere applicata anche per i giudizi tributari ancora pendenti riferiti ad annualità precedenti (resta tuttavia fermo che non è possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato). Viene inoltre espressamente esclusa la possibilità per l’ente non commerciale di chiedere, in ragione dei predetti criteri di verifica delle modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica, il rimborso dell’IMU già versata. |
| Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica | Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti: dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute); dai corrispettivi telematici trasmessi; dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). Procedura L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione. Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento. Decorrenza La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa. |
| Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento | Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni. |
| Modifiche alla disciplina del “tax free shopping” | Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista: la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo; l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”. |
| Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore | Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni: provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi. |
| Aumento delle aliquote della “Tobin tax” | Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012. Imposta sulle transazioni finanziarie Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie: i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012); i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012); le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012). L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche. Aumento delle aliquote Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare: per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%; per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%. Decorrenza Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026. |
| Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale | Vengono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), in relazione ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale. Norma interpretativa per il pregresso Si stabilisce che l’art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 deve essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta del 12,5% di cui al primo periodo del medesimo co. 1 “le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti”. Tale norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, implica l’assoggettamento ad imposta dei premi relativi al rischio infortunio del conducente e assistenza stradale, rispettivamente, nella misura del 2,5% e del 10%, laddove indicati nel contratto assicurativo in maniera separata e distinta rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Applicazione dell’aliquota del 12,5% Il suddetto art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 viene però espressamente modificato al fine di esplicitare che tra “le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione” sono comprese anche quelle “relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo”. Tale prescrizione produce l’effetto di elevare: dal 2,5% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio infortunio del conducente; dal 10% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio di assistenza stradale. In entrambi i casi, l’aumento si applica anche se il premio relativo ai suddetti rischi è indicato nel contratto in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile. Decorrenza Le nuove regole sopra illustrate trovano applicazione in relazione ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026. “Ristorno” a favore dei contraenti Le imprese di assicurazione devono riconoscere ai contraenti, in riduzione all’ammontare dovuto, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta. Versamento dell’imposta sui premi incassati nei primi 5 mesi del 2026 L’imposta dovuta sui premi relativi ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 deve essere versata entro il 30.6.2026. |
| Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – Acconto | Viene introdotto un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto del contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. “contributo SSN”), pari all’85% dell’importo dovuto per l’anno precedente. L’acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell’annualità successiva. |
| Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito | Viene prevista una fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura di 16 euro per ogni contratto, sui seguenti contratti di credito: contratti di credito di importo inferiore a 200 euro; contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme. Decorrenza L’esenzione si applica ai suddetti contratti di credito stipulati dal 20.11.2026. |
| Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri | Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano. |
| Incremento dell’imposta di soggiorno per il 2026 | Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023. Tale facoltà compete a: Comuni capoluogo di Provincia; unioni di Comuni; Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Misura dell’incremento L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno. Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per: Roma Capitale, di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010; il Comune di Venezia, di cui all’art. 1 co. 1129 della L. 145/2018. |
| Proroga per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti per la TARI e la tariffa corrispettiva | Viene differito dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale, per ciascun anno, i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Proroga del termine per la delibera del bilancio di previsione Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione dei predetti atti (piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva) coincide con il termine (prorogato) per la deliberazione del bilancio di previsione. |
| Accise sui carburanti | A decorrere dall’1.1.2026, le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. L’aumento dell’accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli). |
| Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative: all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
| Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie | Si prevede l’erogazione di contributi per: il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici; la frequenza di scuole paritarie. Contributi per l’acquisto di libri scolastici Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado. I nuclei familiari: devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro; non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Contributi per la frequenza di scuole paritarie Si riconosce per l’anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante: una scuola paritaria secondaria di primo grado; oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado. La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026. Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale. |
3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.
| Argomento | Descrizione | |
| Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026 | Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di: incrementare l’occupazione giovanile stabile; favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica; contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Misura e durata L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. Provvedimento attuativo L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. | |
| Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri | Ambito applicativo madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tipologie contrattuali Misura e durata del beneficio 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato; 24 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Coordinamento con altri incentivi non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023. | |
| Incentivi per la trasformazione dei contratti | con almeno tre figli conviventi; fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili). Esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto; nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Esclusioni e limiti Compatibilità Provvedimento attuativo | |
| Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale | Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026. Rinvio decontribuzione parziale Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall’art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207. In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome: madri di due figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; madri di tre o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Bonus mamme 2026 Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri: dipendenti (esclusi i lavoratori domestici); autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome; autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95); professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere: 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio; o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili: per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo; per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli. Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre. | |
| Estensione incentivo under 36 e decontribuzione Sud agli agenti assicurativi | Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 co. 10-15 e 161-167 della L. 30.12.2020 n. 178, si prevede che l’incentivo all’assunzione di under 36 e la decontribuzione Sud si applicano anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 66.22.01, Broker di assicurazioni; 66.22.02, Agenti di assicurazioni; 66.22.03, Sub-agenti di assicurazioni; 66.22.04, Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. L’applicazione dell’agevolazione è prevista a decorrere dall’1.7.2022 e ai sensi della: decisione della Commissione 19.6.2023 n. 4061 final, per quanto riguarda l’incentivo all’assunzione di under 36; decisione della Commissione 24.6.2022 n. 4499 final, per la decontribuzione Sud. Fruizione del credito maturato Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell’esonero contributivo può essere fatto valere dall’interessato dall’1.1.2026 al 31.12.2026. | |
| Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) | ||
| Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare | Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. La medesima norma prevede poi: che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti; con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dall’1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione. Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”). Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica: così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici; ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali. In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Inoltre, in assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85. Rinuncia all’adesione automatica Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e: conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Adempimenti del datore di lavoro Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore. Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve: darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione; effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica. Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica. Versamento delle quote di TFR presso una nuova forma pensionistica complementare Viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali. | |
| Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare | Modificando l’art. 11 del DLgs. 252/2005, si prevede, con decorrenza dall’1.7.2026: la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare; con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia definendo la relativa disciplina sotto il profilo tributario. Nel dettaglio, si stabilisce che: riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, vada elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% del montante finale accumulato; la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia; nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 e 7 della L. 335/95, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale. In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate: nella forma della rendita a durata definita; per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui; ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al nuovo co. 3-quater dell’art. 11 del DLgs. 252/2005, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni: sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare; il relativo montante è mantenuto in gestione. | |
| Trattamenti di integrazione salariale straordinari in deroga | Vengono prorogate diverse misure in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga. Nel dettaglio, il provvedimento in esame dispone la proroga per tutto il 2026: dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015; del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all’art. 44 del DL 109/2018, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e destinato – a determinate condizioni – alle imprese che cessano o che hanno cessato l’attività produttiva; della misura di cui all’art. 1-bis del DL 243/2016 di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell’ex Gruppo ILVA; del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità. Infine, viene rifinanziato per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il limite di spesa per la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale. | |
| Erogazione della liquidazione anticipata della NASpI | Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate: la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo; la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità). | |
| Assegno di inclusione | Viene modificata la disciplina dell’assegno di inclusione (ADI), mediante la riformulazione dell’art. 3 co. 2 del DL 4.5.2023 n. 48. In particolare, viene rimosso il periodo di sospensione della misura, originariamente stabilito tra la conclusione di un primo periodo di fruizione del beneficio e l’inizio del successivo e viene prevista, per la prima mensilità di rinnovo, una riduzione dell’importo, in misura pari al 50%. In altre parole, viene stabilito che il beneficio economico sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, potendo essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto nella misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato. Viene, inoltre, previsto che possano fruire dell’erogazione del contributo straordinario di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 10-ter del DL 92/2025 anche i nuclei familiari per i quali il 18° mese di percezione dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025. Nel dettaglio, l’art. 10-ter del DL 92/2025 ha previsto, in via d’eccezione per l’anno 2025, l’erogazione di un contributo straordinario finalizzato a garantire ai fruitori dell’ADI una continuità nella copertura del beneficio, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro; la misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno presentato la domanda di rinnovo e sono ammessi alla fruizione del periodo ulteriore di 12 mensilità. | |
| Modifiche all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo segue | Alla misura dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche: viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso alla misura, che passa da 30.000 a 35.000 euro; viene previsto che, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, con riferimento al numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità, detto requisito si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda; viene introdotta la previsione per cui, ai fini del calcolo delle giornate di contribuzione, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo e di NASpI, non soltanto nell’anno precedente ma anche negli anni considerati ai fini dell’indennità di discontinuità. | |
| Congedo parentale | ||
| Congedo per malattia del figlio | l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno; l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo. | |
| Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale | ||
| ISEE – Franchigia prima casa e scala di equivalenza | Si prevedono alcune modifiche sulla franchigia della prima casa ai fini ISEE e sulla scala di equivalenza, ai fini dell’accesso alle seguenti prestazioni: assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui al DL 4.5.2023 n. 48; assegno unico e universale (AUU), di cui all’art. 1 del DLgs. 29.12.2021 n. 230; contributo asilo nido e contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, previsti dall’art. 1 co. 355 della L. 11.12.2016 n. 232; bonus nuovi nati introdotto dall’art. 1 co. 206 della L. 30.12.2024 n. 207. Franchigia prima casa Per le suddette prestazioni, la soglia passa da 52.500 euro a: 91.500 euro; ovvero 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla L. 7.4.2014 n. 56. In sostanza, con riferimento alle suddette prestazioni, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 91.500 euro o di 120.000 euro (per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane), incrementata di 2.5000 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Scala di equivalenza Per le suddette prestazioni, vengono rideterminate le maggiorazioni di cui alla lett. a) dell’Allegato 1 del DPCM 159/2013, relative al numero dei figli. In particolare, le maggiorazioni sono pari a: 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli; 0,25 in caso di 3 figli; 0,40 in caso di 4 figli; 0,55 in caso di almeno 5 figli. | |
| ISEE – Computo delle valute all’estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro | Modificando l’art. 5 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (norma che prevedeva la revisione delle modalità di determinazione e dell’ambito di applicazione dell’ISEE), viene stabilito che la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero deve comprendere le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono adottate le misure volte a: dare attuazione alla misura (anche al fine di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); prevedere le occorrenti modifiche al DPCM 159/2013, volte a inserire all’art. 5, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato. Gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo, gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni (restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti). | |
| ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) | Vengono previste semplificazioni relativamente alla presentazione e alla precompilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere l’ISEE. Le novità relative alla DSU decorrono dall’1.1.2026. Precompilazione della DSU Viene previsto che l’INPS coopera anche con il Ministero dell’Interno e con l’Automobile Club d’Italia ai fini della precompilazione della DSU. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Presentazione della DSU Viene previsto che la presentazione della DSU, per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (CAF), dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata. | |
| Proroga dell’APE sociale | Viene prorogata anche per il 2026 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 – 186 della L. 232/2016. Si tratta dell’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La medesima disposizione prevede poi che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. | |
| Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita | Si prevede, limitatamente al 2027, un aumento dei requisiti richiesti per l’accesso alle pensioni, stabilito dal DM 19.12.2025 in relazione all’incremento della speranza di vita, nella misura di un solo mese. L’incremento di tre mesi stabilito dal citato DM 19.12.2025 troverà invece piena applicazione a decorrere dall’1.1.2028. Tuttavia, tale misura non troverà applicazione per: i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’Allegato “B” alla L. 205/2017, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; i lavoratori, compresi i c.d. “precoci”, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DLgs. 67/2011, che soddisfano determinate condizioni e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Una disposizione particolare riguarda poi i percettori di APE sociale, i quali continueranno a beneficiare della prestazione fino al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia adeguato. | |
| Incentivo alla rinuncia al pensionamento anticipato | Viene confermata anche per il 2026 la possibilità di beneficiare dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1 co. 286 della L. 197/2022, seppur limitato alla sola rinuncia della pensione anticipata di cui all’art. 24 co. 10 del DL 201/2011 (in quanto non è stato confermato il pensionamento anticipato in “Quota 103”). L’incentivo in parola viene dunque riconosciuto ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31.12.2026 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata e decidono di rinunciarvi. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà verrà meno ogni obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi IVS della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore dovuta all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, verrà corrisposta interamente al lavoratore e, relativamente alla medesima, troverà applicazione l’esclusione dall’imponibile fiscale. | |
| Argomento | Descrizione |
| Abrogazione dell’utilizzo delle prestazioni di previdenza complementare al fine del pensionamento | Viene abrogata la disposizione di cui all’art. 24 co. 7-bis del DL 201/2011, con cui si prevedeva, dall’1.1.2025, la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dall’1.1.96, di computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata, in caso di richiesta dell’assicurato, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base. |
| Incremento delle pensioni “minime” | Si conferma anche per il 2026 l’incremento speciale delle pensioni “minime”, riconosciute in favore dei soggetti in condizioni disagiate di cui all’art. 38 co. 1 della L. 448/2001. Nel dettaglio, la nuova disposizione prevede un incremento di 260 euro annui, ovvero 20 euro per 13 mensilità. |
| Determinazione delle tariffe in caso di omesso versamento di contributi IVS | Si demanda ad un apposito decreto ministeriale il compito di aggiornare le tabelle per l’applicazione dell’art. 13 della L. 12.8.62 n. 1338, contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all’INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente in caso di co.co.co.) e prescritti. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.
| Argomento | Descrizione |
| Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante | Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione. La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo. |
| Contratto di rete in agricoltura – Cessione della quota di prodotto ad altri retisti | Viene integrata la disciplina del contratto di rete in agricoltura di cui all’art. 1-bis co. 3 del DL 91/2014, consentendo alle imprese agricole partecipanti altresì di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall’esercizio in comune dell’attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete. Finalità del contratto di rete in agricoltura Con il contratto di rete in agricoltura viene consentito alle imprese agricole partecipanti di ripartirsi in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall’esercizio in comune dell’attività agricola (secondo le previsioni del programma di rete). Tale ripartizione: avviene secondo le quote stabilite nel contratto di rete; prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l’attribuzione del prodotto agricolo a titolo originario. Alla luce delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole parti del contratto di rete (tale possibilità era stata in precedenza esclusa dall’Agenzia delle Entrate, con la ris. 21.6.2017 n. 75). |
