Novità mese di febbraio e scadenze marzo 2021

 

 

1 Interventi EDILIZI, di riqualificazione energetica e antisismici – Spe­se sostenute nel 2020 – comunicazione dell’Opzione per la ces­sio­ne DELLA DETRAZIONE o lo sconto sul corrispettivo – pro­roga
  Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato prorogato al 31.3.2021 il termine per l’invio della comunicazione dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese so­­stenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 (il termine era originariamente fissato al 16.3.2021).
1.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI”

Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli in­terventi di:

recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;

efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spet­ta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;

adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);

installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;

installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

1.2 Individuazione del momento di sostenimento della spesa

Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:

se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo d’imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pa­ga­mento della spesa;

se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi so­stenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4).

1.3 omessa comunicazione

Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle En­trate 12.10.2020 n. 326047) rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Ammini­stra­zio­ne finanziaria.

2 CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI – NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI
  Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058 è stato aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazioni, per rendere possibile la cessione del credito anche per i primi 4 mesi del 2021.

Inoltre, con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla

segue nozione di “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio” che consente di ac­ce­dere al credito d’imposta locazioni, seppur in misura ridotta, anche in presenza di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
2.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di lo­cazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività in­du­striale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo:

ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (tale condi­zio­ne non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator);

a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno ini­zia­to l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fi­scale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emer­genza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).

 

Il credito d’imposta viene riconosciuto:

in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni com­plesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abi­tativo destinato alle attività sopra indicate (tale misura sale al 50% in caso di af­fitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive).

 

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta ri­spet­tivamente nella misura “ridotta” del 20% o 10%.

2.2 IMPRESE AL DETTAGLIO – NOZIONE

Con riferimento a tale ultima disposizione, nella risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può rientrare nella definizione di “impresa al dettaglio” anche chi, nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa multiple, eserciti il com­­­mercio al dettaglio quale attività secondaria.

In particolare, l’Agenzia ha affermato che può accedere al credito d’imposta, nella mi­sura del 20% del canone di locazione corrisposto, la società che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, ottenendone ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, per la locazione:

non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio;

ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione.

 

La medesima società non potrà invece usufruire del credito d’imposta al 20% con rife­rimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclu­siva­mente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

2.3 ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021

Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abi­ta­tivo, introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020:

riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali);

è stato, poi, esteso anche al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);

segue ne è stata successivamente riconosciuta la spettanza, per le imprese turistico-ri­cettive, fino al 31.12.2020;

con i decreti “Ristori”, è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

da ultimo, la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

2.4 UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta può essere:

utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”);

utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di soste­ni­mento della spesa;

ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020, ceduto, anche parzialmente, ad altri sog­getti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pa­gare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta).

2.5 COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Affinché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia co­municata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello.

In proposito, si ricorda che:

la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va inviata dal ce­dente tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021;

il cessionario comunica l’accettazione della cessione all’Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riser­vata del sito Internet della stessa Agenzia;

a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario che abbia accettato può utilizzare il credito, con le stes­se modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (codice tri­buto “6931” per la compensazione nel modello F24).

2.6 NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE

Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta locazioni era stato originariamente approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739.

Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito d’imposta ha però compor­tato la necessità di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, sicché es­so è stato aggiornato:

prima, con il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222, che ha con­sen­tito la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e previsto la pos­si­bilità di procedere all’invio anche tramite intermediari;

da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058, che ha reso pos­sibile la cessione anche per i primi 4 mesi del 2021.

 

In particolare, il modello approvato con il provv. 43058/2021 include tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” ed inserisce una casella per l’indicazione dell’anno di ri­fe­rimento (2020 o 2021). Pertanto, ove si intenda cedere il credito d’imposta relativo sia a mesi del 2020 che del 2021, è necessario presentare due comunicazioni.

3 FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTER­SCAM­BIO CHE NON RECANO l’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO – INTE­GRA­ZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
  Con il provv. 4.2.2021 n. 34958, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’as­solvi­men­to dell’imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Il provvedimento defi­ni­sce anche le modalità per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata.

Il provv. 4.2.2021 n. 34958 dà attuazione alle misure contenute nel DM 4.12.2020.

3.1 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell’inter­me­diario delegato, due distinti elenchi:

il c.d. “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l’assolvimento dell’im­­posta di bollo;

il c.d. “Elenco B”, modificabile dal contribuente, nel quale verranno inserite le fat­ture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dall’1.1.2021, trasmesse tra­mite il Sistema di Interscambio, che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, benché ve ne sia l’obbligo.

 

L’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:

la sommatoria degli importi (“Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;

il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre ope­ra­zioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti);

non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assogget­ta­mento al tributo. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza di operazioni che non devono essere assoggettate ad imposta – pur essendo annoverabili fra quelle per le quali si applica l’imposta – il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 “Altri Dati Gestionali” (presente esclusivamente nella fattura ordinaria), uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclu­sione.

3.2 CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento – o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (apri­le-giugno) – il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, comunicherà tale informazione all’Agenzia delle Entrate “spun­tan­do gli estremi delle singole fatture”.

Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l’imposta, che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria.

Le modifiche possono essere operate “in modalità puntuale” o “massiva”. In quest’ul­timo caso il servizio web dell’Agenzia consente il download del file XML dell’Elenco B e il successivo upload del file modificato.

 

Nel caso in cui il soggetto passivo non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi.

3.3 INVIO DEI DATI DEFINITIVI

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare – o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giu­gno) – l’Agenzia delle Entrate riporta, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dell’imposta di bollo dovuta, tenendo conto del­le eventuali modifiche apportate.

3.4 RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini previsti dall’art. 6 del DM 17.6.2014, potrà versare l’importo dovuto avvalendosi del servizio web dell’Agenzia del­le Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati auto­ma­ticamente dal sistema.

3.5 RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il provv. 4.2.2021 n. 34958 definisce, infine, le modalità per il recupero dell’imposta di

segue bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni (procedure stabilite dall’art. 2 del DM 4.12.2020).

Al soggetto passivo verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e l’ammontare dell’imposta, della sanzione e de­gli interessi dovuti.

4 fatture elettroniche – ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE – ulteriore proroga
  L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2021 n. 56618, ha disposto che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici potrà essere effettuata entro il 30.6.2021, rispetto al termine precedentemente previsto del 28.2.2021.

 

Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch’esso proposto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Parere del Garante della privacy

L’ulteriore differimento del termine si è reso necessario in attesa dello svolgimento dell’in­­­­­terlocuzione con l’Autorità Garante della privacy per la definizione delle neces­sa­rie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, correlate all’ap­plicazione dell’art. 14 del DL 124/2019, in base al quale i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante il Sistema di Interscambio devono essere memorizzati nella loro in­terezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”) per essere utilizzati dalla Guardia di Fi­nan­za e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di controllo loro proprie.

5 produttori agricoli – percentuali di compensazione IVA – CESSIONI DI legno – AUMENTO
  Con il DM 5.2.2021, pubblicato sulla G.U. 23.2.2021 n. 45, è stato disposto l’in­nal­za­mento dal 6% al 6,4% delle percentuali di compensazione IVA applicabili da parte dei produttori agricoli alle cessioni di legno di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:

legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;

legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

 

Le disposizioni di cui al DM 5.2.2021 hanno effetto dall’1.1.2020.

5.1 Quadro normativo

Il DM 5.2.2021 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 145/2018, il quale dispone che con decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere siano in­nalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Per il 2019, le percentuali relative ai prodotti del legno di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 erano state innalzate dal 2% al 6% con il DM 27.8.2019.

Ora, con il DM 5.2.2021, tali percentuali sono innalzate al 6,4% dall’1.1.2020.

5.2 funzione delle percentuali di compensazione

Le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 per determinare in modo forfetario l’ammontare dell’imposta detraibile in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al suddetto decreto.

In specifiche ipotesi, le percentuali sono applicate alle cessioni di beni agricoli in luogo delle aliquote IVA proprie dei prodotti ceduti. È questo il caso dei:

produttori agricoli “minori” che si avvalgono del regime IVA di esonero di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;

segue passaggi di beni dagli agricoltori soci nei confronti delle cooperative ed altri or­ganismi associativi di cui all’art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 che applicano il regime speciale.

 

Poiché l’aumento delle percentuali di compensazione relative al legname è stato di­sposto con decorrenza dall’1.1.2020, i produttori agricoli che nel 2020 hanno applicato la percentuale del 6% in luogo di quella del 6,4% per determinare la detrazione dell’im­posta o, negli specifici casi richiamati, hanno utilizzato la percentuale come aliquota IVA, dovranno operare le necessarie rettifiche, tenendo presente, tuttavia, che nel mo­del­lo IVA 2021 non è prevista la percentuale del 6,4%.

6 Detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative e PMI in­novative in regime “de minimis” – disposizioni attuative
  Con il DM 28.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.2.2021 n. 38, sono state definite le mo­dalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis in relazione agli inve­sti­menti in start up innovative e in PMI innovative, previsti dall’art. 38 co. 7 e 8 del DL 3­4/2020 (che hanno introdotto, rispettivamente, l’art. 29-bis del DL 179/2012 e l’art. 4 co. 9-bis del DL 3/2015).
6.1 decorrenza

Le disposizioni in esame si applicano in relazione agli investimenti effettuati succes­si­va­mente all’1.1.2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

6.2 agevolazioni

Con riferimento alle start up innovative, in alternativa alla detrazione ordinaria, il sog­getto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un im­por­to pari al 50% dell’investimento effettuato in start up innovative fino a un massimo di 100.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000,00 euro).

In merito alle PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000,00 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30%.

 

Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei pe­riodi d’imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo am­mon­tare.

6.3 rispetto del limite “de minimis

Il beneficio fiscale è concesso, per gli investimenti agevolati, ai sensi del regolamento della Commissione europea 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” a una medesima start up innovativa o PMI inno­va­tiva (considerando la nozione comunitaria di “impresa unica”) non superiore a 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

6.4 istanza per accedere all’agevolazione

Per accedere all’agevolazione l’impresa beneficiaria deve presentare un’istanza tele­ma­tica, tramite l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.

Con la circ. 25.2.2021 n. 1, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le dispo­si­zioni operative per l’accesso e il funzionamento della suddetta piattaforma informatica, attiva dall’1.3.2021.

 

L’impresa beneficiaria deve presentare l’istanza:

in relazione agli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, nonché fino al 28.2.2021, successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo com­pre­so tra l’1.3.2021 e il 30.4.2021;

a regime, prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore.

segue L’istanza, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato A al DM 28.12.2020, contiene:

·         gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’OICR;

·         l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;

l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

 

Il Ministero dello Sviluppo economico:

controlla il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del limite “de minimis”, bloc­­­cando l’istanza in caso di esito negativo;

invia periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della de­tra­zione fiscale, con il relativo importo.

6.5 Dichiarazione del legale rappresentante

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una di­chia­razione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti (in base al fac-simile di cui all’Allegato B al DM 28.12.2020):

·         l’importo dell’investimento;

·         il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti;

·         l’importo della detrazione fruibile.

7 credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive – modalità e termini di presentazione delle domande
  Con il DPCM 30.12.2020 sono state definite le disposizioni attuative del credito d’im­posta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall’art. 81 del DL 104/2020.
7.1 agevolazione

È riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le spon­so­riz­zazioni, nei confronti di:

·         leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle disci­pli­ne olimpiche e paralimpiche;

·         società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettan­tisti­che iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

 

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime “de minimis”.

7.2 investimenti pubblicitari agevolabili

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;

effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;

destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

 

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Attestazione delle spese

Ai fini dell’agevolazione è richiesta l’attestazione delle spese effettuate, rilasciata:

dal presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore le­gale iscritto nel Registro dei revisori legali;

oppure da un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro;

oppure dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

 

7.3 presentazione delle domande e concessione dell’agevolazione

Quanto alla procedura per l’accesso all’agevolazione:

·         le domande devono essere inviate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro l’1.4.2021, mediante l’apposito modello e con gli alle­gati richiesti, agli indirizzi di posta elettronica ufficiosport@pec.governo.it e ser­vizioprimo.sport@governo.it;

·         entro il 30.6.2021 (90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presen­tazione delle domande), il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, provvede alla concessione del contri­buto e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubbli­ca­zione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

 

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Di­par­ti­mento per lo sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei con­­tri­buti richiesti (non rileva quindi l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de).

8 Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquote contributive per il 2021
  L’INPS, con la circ. 9.2.2021 n. 17, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni arti­gia­ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non su­periore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota con­tributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

8.1 Aliquote contributive artigiani

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%.

Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette ali­quo­te sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

al 25%;

ovvero al 23,35%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

8.2 Aliquote contributive commercianti

Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché com­­­prende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’inden­niz­zo per la cessazione definitiva dell’attività.

Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette ali­quote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

al 25,09%;

ovvero al 23,44%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

8.3 RiduzionE per i soggetti già pensionati

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

8.4 Contributo di maternità

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

8.5 Minimale di reddito per il 2021

Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei con­­tributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

 

8.6 Massimale di reddito per il 2021

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

a 78.965,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che hanno an­zianità contri­butiva al 31.12.95;

ovvero a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che non han­no an­zia­nità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o suc­ces­­siva­men­te a tale data.

8.7 Modalità e termini di versamento dei contributi

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

il 17.5.2021, il 20.8.2021, il 16.11.2021 e il 16.2.2022, per quanto concerne il ver­­samento delle quattro ra­te dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi do­vuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo ac­conto 2021 e saldo 2021.

9 soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – ali­quo­te contributive per il 2021
  Con la circ. 5.2.2021 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori red­dituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
9.1 Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimi­late, iscritti in via esclusiva alla Ge­stione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall’art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL;

l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

 

Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al:

34,23%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

9.2 Aliquote per i professionisti

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione sepa­ra­ta e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si ap­pli­ca invece l’aumento dell’a­li­­quota dello 0,26% per l’anno 2021 e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, previsto dall’art. 1 co. 398 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bi­lancio 2021), al fine di finanziare l’indennità straordinaria di continuità reddituale e ope­rativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge.

 

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2021 ri­sul­ta quindi pari al 25,98% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previ­den­ziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

 

9.3 Massimale di reddito per il 2021

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

9.4 Minimale di reddito per il 2021

Rimane altresì invariato a 15.953,00 euro il minimale di reddito valido per il 2021.

Conse­guen­temente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’ac­credito dell’in­tero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’ac­credito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che ap­plicano l’aliquota del 25,98%;

5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le fi­gure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le fi­gure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

10 buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working – tratta­men­to ai fini delle imposte sui redditi
  Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore nei limiti previsti dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, confer­mando in sostanza l’irrilevanza della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione del regime di favore per i buoni pasto.
10.1 Nozione di buoni pasto

L’art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali.

Tale disposizione prevede che il buono pasto possa essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, secondo l’Agenzia delle Entrate, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

10.2 Limiti di esenzione per i buoni pasto

Si ricorda che, in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le prestazioni sostitutive delle sommini­strazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”.

11 INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – CHIARIMENTI
  L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.2.2021 n. 74, ha fornito alcuni chia­rimenti in relazione alla fruizione del credito d’imposta spettante a fronte degli au­men­ti di capitale agevolati ai sensi dell’art. 26 del DL 34/2020, al fine di conseguire il raf­forzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
11.1 TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Per fruire dell’agevolazione, viene chiarito che è sufficiente che la società che ha de­libe­rato l’aumento di capitale rivesta la forma di società di capitali alla data limite fissata per l’esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31.12.2020.

È stata così ammessa al beneficio una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando contestualmente un aumento di capitale che ha potuto così beneficiare delle agevolazioni.

11.2 CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETà

Limitatamente al credito d’imposta per le società commisurato alle perdite del 2020 (art. 26 co. 8 – 9 del DL 34/2020), gli aumenti di capitale possono essere agevolati anche se

 

segue deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021 (in tali casi non spetta, invece, il credito d’imposta del 20% per i sottoscrittori dell’aumento).

L’art. 26 co. 8 del DL 34/2020 prevede che tale credito spetti dopo la “approvazione” del bilancio del 2020. I principi della risposta a interpello 74/2021 dovrebbero, quindi, esten­dersi alle delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essen­dovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio.

12 patent box – dichiarazioni integrative – Effetti sulla deduzione forfettaria dell’IRAP dall’IRES
  Con la ris. 10.2.2021 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le variazioni in di­minuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito degli accordi di ruling da Patent box per gli anni d’imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d’imposta 2016, scon­tan­do le aliquote vigenti per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istan­za di rimborso.

La presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore, a seguito della sotto­scrizione di un accordo di ruling da Patent box, comporta anche la necessità di ridurre la deduzione forfetaria dell’IRAP dall’IRES della quale il contribuente abbia even­tual­mente beneficiato.

Viene inoltre chiarito che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP “a favore”, ai fini della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES rileva il prin­cipio di cassa.

13 brexit – IDENTIFICAZIONE DIRETTA ai fini IVA DEI SOGGETTI DEL REGNO UNITO
  La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
13.1 ALTERNATIVITÀ con l’istituto della RAPPRESENTANza fiscale

Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall’1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono continuare a scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020.

13.2 rapporti pregressi

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale ai fini IVA o di un numero identificativo IVA, no­mi­nato o rilasciato antecedentemente all’1.1.2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

14 RISOLUZIONE CONTRATTUALE per mancato pagamento del corri­spet­tivo – nota di variazione IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.2.2021 n. 119, ha chiarito che nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di un mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Resta fermo il termine per emettere la nota dettato dall’art. 19 del DPR 633/72, corri­spondente al termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

14.1 NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate concerne una società che fornisce energia elettrica e gas la quale, a fronte dell’erogazione del servizio, non riceve il pa­ga­mento del corrispettivo. In alcune circostanze, i clienti cambiano fornitore senza prov­ve­dere al pagamento degli importi addebitati successivamente, mentre, in altre, non adem­piono al pagamento delle somme dovute per l’erogazione dell’energia esercitando successivamente il diritto di recesso al fine di modificare il proprio fornitore.

segue L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per la società fornitrice, di emettere nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, a seguito dell’avvenuta risoluzione contrat­tuale, da individuarsi nel momento in cui avviene la materiale interruzione della fornitura nei confronti del cliente inadempiente.

Trattandosi di risoluzione riferita a un contratto a esecuzione continuata o periodica (for­nitura di energia elettrica e gas), ai sensi dell’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, la risolu­zio­ne per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in es­sere tra le parti.

L’Agenzia delle Entrate si conforma all’orientamento della Cassazione, che, nei casi in cui la risoluzione del contratto è conseguenza dell’inadempimento del cliente, ha sta­tui­to che la variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata per tutte le fatture, ri­spetto alle quali non è stato pagato il corrispettivo, emesse anteriormente alla data di risoluzione (cfr. Cass. 10.5.2019 n. 12468).

Non rileva, inoltre, il fatto che il recesso dei clienti, che hanno cambiato il fornitore energetico, sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento del corrispettivo docu­men­tato mediante fattura.

Essendosi verificata una causa di estinzione del contratto, il cedente/prestatore ha dirit­to di emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giu­di­ziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione” (Cass. 8.11.2002 n. 15696 e 17.6.96 n. 5568). Ne consegue che, una volta emessa la fattura ed assolto l’obbligo di versamento dell’IVA, il fornitore può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione “in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla riso­lu­zione” (Cass. 10.5.2019 n. 12468), che nella fattispecie è integrata, come detto, dalla materiale interruzione della fornitura.

14.2 TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, essendosi verificato il pre­supposto per la variazione in diminuzione nel 2019, la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro il 30.6.2020, termine ordinario di presentazione della dichia­ra­zio­ne IVA riferita al 2019. L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che l’imposta detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del docu­men­to “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (ossia, nella fat­ti­specie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

15 concordato preventivo con terzo assuntore – nota di variazione IVA
  L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 9.2.2021 n. 4, ha stabilito che il cre­ditore ammesso ad un concordato in continuità con assuntore può emettere la nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti del debitore originario per la quota del cre­dito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione.
15.1 momento di irrecuperabilità del credito

Secondo l’Agenzia delle Entrate il momento in cui il decreto di omologa del concordato diviene definitivo integra anche il momento di “irrecuperabilità” del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza di fallimento del debitore originario, lad­dove l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.

15.2 istanza di rimborso

Dalla posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari deriva l’impossibilità per l’assuntore, anche se inadempiente o fallito, di essere destinatario delle note di varia­zio­ne ai fini IVA, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, sia quelle ri­feribili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato.

In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile, per il creditore, pre­sen­tare istanza di restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72. Il ter­mine di 2 anni per la domanda di restituzione, nella fattispecie, decorre dalla data in

segue cui diviene definitivo il piano di riparto dell’attivo del fallimento, o, in assenza di un pia­no, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell’assuntore.
16 trasporto di passeggeri per vie d’acqua – trattamento iva
  Con la ris. Agenzia delle Entrate 2.2.2021 n. 8 sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua.
16.1 mero trasporto

L’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza oppure l’imponibilità con l’aliquota del 5% (trasporto urbano di persone con altri mezzi abilitati) o del 10% (trasporto urbano di persone con mezzi diversi dai pre­cedenti e trasporto extraurbano), sono applicabili solo se le prestazioni rese dalle im­prese armatrici soddisfano la definizione civilistica di trasporto (artt. 1678 ss. c.c.), la quale implica lo spostamento materiale delle persone trasportate, e a condizione che il servizio reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto”.

Tale conclusione è riferibile anche alle ipotesi in cui:

il percorso effettuato coincide con rotte turistiche;

il viaggio prevede la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo;

parte dei titoli di viaggio sono emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica re­munerata a parte, a condizione che il servizio reso dalle imprese armatrici ri­manga solo ed esclusivamente il mero trasporto.

16.2 prestazioni “complesse”

Sussiste un’obbligazione di natura complessa soggetta a IVA con l’aliquota ordinaria, invece, se l’obbligo assunto dal prestatore riguarda l’esecuzione di un servizio diverso e più articolato, il quale comprende l’offerta di prestazioni differenti e ulteriori con fina­lità turistico ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appare meramente strumentale.

17 Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora ap­pli­cabili al primo se­mestre 2021
In relazione al primo semestre 2021, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritar­da­­to pa­gamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei con­fronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:

del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;

dell’8%, per le altre transazioni com­merciali.

 

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste mag­gio­razioni.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori auto­no­mi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato paga­men­to è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commer­ciali tra:

lavoratori autonomi e imprese;

lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

lavoratori autonomi.

 

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera profes­sione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;

purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

 

segue Tuttavia, occorre considerare che:

nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tas­­so è inderogabile;

nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura supe­rio­re.

 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
·            10.3.2021 ·            Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli 770/2020
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2020 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;

la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

 

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2020 infedele, presentato entro il 10.12.2020:

mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­rettamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;

con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.

 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti devono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

10.3.2021 Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli REDDITI, IRAP e CNM 2020
Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equiparati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coincidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, mediante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei modelli:

REDDITI 2020;

IRAP 2020 (se soggetto passivo);

CMN 2020 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).

 

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, delle di­chia­ra­­zio­­ni omesse;

la corresponsione, per ciascuna dichiara­zio­­­ne (red­­diti, IRAP e consolidato), delle previste san­­­­zioni, ridotte ad un deci­mo del minimo.

 

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­­za­re i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 10.12.2020:

mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­­tamente o tramite un interme­dia­rio abi­li­ta­to, delle dichia­ra­zioni integrative;

con la corresponsione, per ciascuna dichia­ra­zio­ne, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

10.3.2021 Redazione
inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no
segue redigere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2019.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

10.3.2021 Stampa
scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2019.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­razione dei redditi.

La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

10.3.2021 Conservazione
informatica dei
documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

relativi all’anno 2019;

mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.

 

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la dichiarazione dei redditi.

·            16.3.2021 ·            Trasmissione telematica
Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2020:

utilizzando il modello “ordinario” della “Certifica­zio­ne Uni­ca 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;

nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

 

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;

rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

 

Possono essere inviate dopo il 16.3.2021 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2021 (2.11.2021) le certificazioni che non con­ten­­gono dati da uti­­liz­­zare per l’elaborazione dei mo­delli 730/2021 e RED-

·            segue · DITI PF 2021 pre­com­­pi­lati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’eser­cizio abituale di arti o professioni;

le provvigioni;

i corrispettivi erogati dal condominio per con­trat­ti di appalto;

i redditi esenti.

·            16.3.2021 ·            Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2021 I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un inter­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­vere dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nente i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2021.

La comunicazione deve avvenire:

in via telematica;

direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­­tati.

 

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2021”.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

·            16.3.2021 ·            Certificazione
redditi da lavoro
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri oc­casionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2020:

delle somme e valori corrisposti;

delle ritenute operate;

delle detrazioni d’imposta effettuate;

dei contributi previdenziali trattenuti.

 

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2021”, appro­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

 

Se la certificazione relativa al 2020 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2020” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2020), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2021”.

·            16.3.2021 ·            Certificazione
dividendi
I soggetti che, nel 2020, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
·            segue · dei dividendi corrisposti;

delle relative ritenute operate o delle imposte so­stitutive applicate.

 

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021).

·            16.3.2021 ·            Certificazione
capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2020.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contri­buen­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

·            16.3.2021 ·            Altre certificazioni I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2020, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;

delle ritenute operate.

·            16.3.2021 ·            Trasmissione
dati spese per interventi su parti comuni condominiali
Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2020 devono co­municare in via te­le­matica all’A­­­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2020 con riferimento:

agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici e di si­stemazione a verde, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;

all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati bonifici spese
recupero edilizio e
riqualificazione
energetica
Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2020, per il pagamento delle spese per:

gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;

gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli intermediari abilitati:
·            segue i dati relativi all’anno 2020 degli interessi passivi e oneri accessori;

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

·            16.3.2021 ·            Trasmissione dati
contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

i dati relativi all’anno 2020 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

·            16.3.2021 Trasmissione dati
contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

i dati relativi all’anno 2020 dei contributi previ­den­­ziali ed assisten­ziali;

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

·            16.3.2021 Trasmissione dati
previdenza
complementare
Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2020, senza il tramite del sostituto d’imposta;

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

·            16.3.2021 Comunicazione spese veterinarie Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;

al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati rimborsi spese
sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2020, com­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;

ai contributi versati nell’anno 2020, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati spese
funebri
I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­nagrafe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2020, con riferimento a ciascun decesso;

i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
·            16.3.2021 Trasmissione
dati spese
asili nido
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­cevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

alle spese sostenute dai genitori nel 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;

ai rimborsi delle rette, erogati nel 2020, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati spese scolastiche
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati:

delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2020 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;

in relazione a ciascuno studente.

 

La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2020, non contenuti nella Certificazione Unica.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati spese
universitarie
Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

i dati relativi all’anno 2020 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;

con riferimento a ciascuno studente.

·            16.3.2021 Trasmissione
dati rimborsi spese
universitarie
I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2020;

con riferimento a ciascuno studente.

·            16.3.2021 Trasmissione dati
erogazioni liberali
Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cerca scien­tifica, possono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati delle:

erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2020 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;

erogazioni liberali restituite nell’anno 2020, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
·            16.3.2021 ·            Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza Coronavirus I soggetti colpiti dall’e­mer­genza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei ver­sa­men­­­­ti relativi alle ritenute e alle addizionali sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati, all’IVA, ai contributi pre­videnziali e as­sistenziali, che scadevano nei mesi di no­vembre e dicembre 2020, devono effet­tua­re, senza applicazione di san­zioni e interessi, i versamenti so­spesi:

in un’unica soluzione;

oppure mediante rateizzazione fino a un mas­si­mo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.3.2021.

·            16.3.2021 ·            Tassa numerazione e bollatura libri e registri Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;

ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

 

L’importo della tassa prescinde:

dal numero dei libri e registri;

dalle relative pagine.

·            16.3.2021 ·            Versamento
saldo IVA 2020
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

entro il 30.6.2021, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

oppure entro il 30.7.2021, maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­ra­zio­ne, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

·            16.3.2021 ·            Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2021;

versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
·            16.3.2021 ·            Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2021;

le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio e feb­bra­­io 2021 non è di almeno 500,00 euro.

·            16.3.2021 ·            Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

·            19.3.2021 ·            Domande contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli operatori del settore del­l’au­­totra­spor­to di merci per conto di terzi:

al soggetto gestore “Rete autostrade me­diter­ranee per la logistica, le infrastrutture ed i tra­sporti Società per azioni”;

utilizzando l’apposito modello;

mediante posta elettronica certificata all’in­di­rizzo ram.formazione2021@pec.it.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

·            25.3.2021 ·            Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

relativi al mese di febbraio 2021, in via obbliga­toria o facoltativa;

mediante trasmissione telematica.

 

I soggetti che, nel mese di febbraio 2021, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;

mediante trasmissione telematica.

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

·            30.3.2021 ·            Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne

·            segue · di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2021 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;

al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2021.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

·            31.3.2021 Versamento somme sospese da riscossione coattiva I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscos­sio­ne de­vono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall’8.3.2020 al 28.2.2021 in relazione:

alle cartelle di pagamento;

agli accertamenti esecutivi;

agli avvisi di addebito INPS.

·            31.3.2021 ·            Trasmissione
dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli in­termediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio;

efficientamento energetico;

adozione di misure antisismiche;

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

installazione di impianti solari fotovoltaici;

installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici.

·            31.3.2021 Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso­ciazioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, possono modificare gli statuti, con le moda­li­tà e le mag­gioranze previste per le deliberazioni dell’assem-blea ordinaria, al fine:

di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (co­dice del Terzo settore);

oppure di introdurre clausole che escludono l’ap­­plicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

·            31.3.2021 Adeguamento delle imprese sociali Le imprese sociali, già costituite al 20.7.2017, devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112.

Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere mo­dificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni del­l’as­semblea ordinaria al fine:

di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
·            segue oppure di introdurre clausole che escludono l’ap­­­­­pli­cazione di nuove disposizioni, derogabili me­diante specifica clausola statutaria.
·            31.3.2021 ·            Modello “EAS” Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

se nell’anno 2020 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;

al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

 

La presentazione deve avvenire:

in via telematica;

direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­l­i­tati.

·            31.3.2021 ·            Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI I soggetti che, entro il 31.12.2020, non hanno presen­tato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019, ove ob­bli­ga­to­ria, possono regolarizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

presentando la dichiarazione omessa;

versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

 

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI re­lativa al 2019 e non è stata altresì versata l’IMU/TASI do­vuta per il 2019, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

la presentazione della dichiarazione omessa;

il versamento dell’IMU/TASI dovuta;

la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

·            31.3.2021 ·            Presentazione domande per il “bonus pubblicità” Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­timento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunica­zio­ne relativa agli investimenti pubblicitari:

sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali;

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, ef­fet­tuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% sul va­lore incrementale degli analoghi investimenti ef­fet­tuati nell’anno 2020.

·            31.3.2021 ·            Presentazione domande per il “bonus quotazione” Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2020 devono presen­tare la domanda:

per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall’1.1.2018, relativi alla quotazione;

·            segue · al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

·            31.3.2021 ·            Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici” Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2020:

al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;

comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

·            31.3.2021 ·            Dichiarazione
per la “Tobin tax
I contribuenti che, nel 2020, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;

in via telematica.

 

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

·            1.4.2021 ·            Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive” Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­merciali devono presentare, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

relativa agli investimenti in campagne pubbli­ci­tarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2020 al 31.12.2020, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, so­cie­­tà e associazioni sportive dilettantistiche, in pre­senza di determinati requisiti;

al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

 

 

 

 

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