Oggetto: DL 30.6.2025 n. 95 (c.d. decreto “Omnibus”) – Novità apportate in sede di conversione nella L. 8.8.2025 n. 118

1 premessa

Con il DL 30.6.2025 n. 95, pubblicato sulla G.U. 30.6.2025 n. 149 ed entrato in vigore l’1.7.2025, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 30.6.2025 n. 95 è stato convertito nella L. 8.8.2025 n. 118, pubblicata sulla G.U. 9.8.2025 n. 184 ed entrata in vigore il 10.8.2025, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 95/2025.

2 REGIME DEL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL cONCORDATO PREVEN­TIVO BIENNALE 2024-2025 – SANATORIA TARDIVI VERSAMENTI

L’art. 9-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una disposizione volta a sanare i tardivi versamenti dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive determinate in applicazione del regime del ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, fruibile dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

In base all’art. 2-quater co. 8 del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143, il versamento delle imposte sostitutive doveva essere effettuato:

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 95/2025 convertito, il pagamento in unica soluzione o della prima rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, è considerato tempestivo. In ogni caso, il versamento deve essere eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.

I cinque giorni successivi al 31.3.2025 scadevano il 5.4.2025, il quale cadeva di sabato. In applicazione della disposizione generale di cui all’art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, il termine è prorogato a lunedì 7.4.2025. Pertanto, i contribuenti che hanno effettuato il versamento dell’unica o della prima rata entro questa data possono continuare a beneficiare del regime del ravvedimento 2018-2022.

In caso di versamento rateale, deve risultare tempestivo anche il versamento delle rate successive alla prima, la cui tardività non è sanata dalla disposizione in commento.

3 superbonus – FABBRICATI DANNEGGIATI DAgLi eventi SISMici – ALIQUOTA DEL 110% FINO AL 2026

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge al co. 2 dell’art. 4 del DL 95/2025, la proroga del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 è stata estesa anche agli interventi effettuati nei Comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6.4.2009, mantenendo invariati gli ulteriori requisiti per beneficiarne.

In sede di conversione in legge, è stato modificato anche il co. 3 dell’art. 4 del DL 95/2025, al fine di coordinarlo con la nuova formulazione del co. 2.

3.1 requisiti per il superbonus al 110% con spese sostenute nel 2026

A norma dell’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 4 co. 2 del DL 95/2025), il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta se al contempo:

  • ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

3.2 interventi agevolati

Il co. 8-ter.1 dell’art. 119 del DL 34/2020:

3.3 opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo

Dal tenore letterale dell’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020, la possibilità di fruire del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026:

Deroga al blocco delle opzioni

L’art. 4 co. 3 del DL 95/2025, integrando l’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023, estende la deroga al blocco delle opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo anche con riguardo alle spese sostenute nel 2026 agevolate con il superbonus al 110% ex art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 (la deroga al blocco delle opzioni trova applicazione nel limite delle risorse complessivamente previste dall’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023, per la totalità degli interventi ivi contemplati).

4 Lavoro dipendente a termine – Individuazione delle causali in assenza di previsioni della contrattazione collettiva – Pro­roga

L’art. 14 co. 6-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha ulteriormente esteso dal 31.12.2025 al 31.12.2026 il termine entro il quale i datori di lavoro del settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi – ma sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi –, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

L’art. 19 del DLgs. 81/2015 ammette, quindi, la stipula di contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi, ma nel rispetto del limite di 24 mesi, esclusivamente nell’ambito delle seguenti ipotesi:

Fino al 31.12.2026, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi nel rispetto del limite massimo pari a 24 mesi.

5 erogazione di contributi per le “staff house” destinate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo

L’art. 14 co. 1-4 del DL 95/2025 prevede l’erogazione di contributi al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, è stato stabilito che i contributi possono essere concessi anche ai soggetti che gestiscono strutture termali.

5.1 destinatari dei contributi

Possono quindi beneficiare delle risorse economiche da erogarsi tra il 2025 e il 2027 i soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono:

5.2 UTILIZZO dei contributi

I contributi devono essere destinati:

5.3 Decreto attuativo

Viene demandato a un successivo decreto del Ministero del turismo il compito di individuare:

6 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e volontariato

Con l’art. 6-quater del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, è stata introdotta una norma interpretativa in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento a specifiche attività di volontariato.

Nel dettaglio, la norma in questione stabilisce che nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti per queste ultime due figure dall’art. 18 del DLgs. 81/2008.

Tale norma interpretativa è diretta a chiarire la disposizione dell’art. 3 co. 3-bis del DLgs. 81/2008, laddove si stabilisce che nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro del medesimo DLgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

7 Interpretazione autentica della norma sul “bonus nido”

Mediante l’art. 6-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, è stata fornita l’interpretazione autentica della norma che disciplina il c.d. “bonus nido” (art. 1 co. 355 della L. 11.12.2016 n. 232), nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati.

Viene chiarito che le rette sono relative alla frequenza dei seguenti servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività:

Effetti della domanda dall’1.1.2026

Il co. 2 dell’art. 6-bis del DL 95/2025 convertito dispone che dall’1.1.2026 la domanda presentata per accedere ai benefici di cui all’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 (quindi “bonus nido” e contributo per l’in­troduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche), in caso di accoglimento, produce effetti anche per gli anni suc­cessivi, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

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