Esteso il “bonus locazione immobili” al canone di giugno e eliminato requisiti calo fatturato per i soggetti con sede nei comuni dichiarati zona rossa.
Per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto specifiche misure di sostegno a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali, tra le quali, un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Il bonus, disciplinato dall’art. 28, DL n. 34/2020, ha una portata più ampia rispetto al beneficio introdotto dall’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia”, in quanto:
- usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1;
- riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio2020(aprile / maggio / giugno per gli esercenti attività alberghiera / agrituristica c.d. “stagionale“).
Con la Circolare 6.6.2020, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus in esame.
Recentemente, con il DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha modificato la disciplina del bonus in esame estendendo lo stesso anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le predette strutture turistico ricettive) e prevedendo l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali.
La stessa Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti nell’ambito della Circolare 20.8.2020, n. 25/E, dedicata alle novità introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti casi:
- studi medici con attività intramoenia senza partita IVA;
- Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA
Possono accedere al credito d’imposta in esame:
- esercenti attività d’impresa;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali(compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
Rientrano, quindi, tra i soggetti beneficiari, tra l’altro:
- imprenditori individuali (compresi i contribuenti forfetari) / sas / snc “indipendentemente dal regime contabile adottato”;
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione;
- lavoratori autonomi / associazioni professionali (ex art. 5, comma 3, lett. c, TUIR);
- imprenditori / imprese agricole “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.
CANONI DI LOCAZIONE “AGEVOLABILI”
Come disposto dal citato art. 28, il credito d’imposta in esame è pari al 60% del canone mensile di locazione / leasing (“operativo”) / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale).
Si rammenta che l’agevolazione risulta pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa.
Nella citata Circolare n. 14/E, l’Agenzia specifica che il bonus in esame è concesso, nella misura del 50% del canone di locazione, con riferimento ad un immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
A tal fine è necessario che il professionista non disponga di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della propria attività nel medesimo Comune.
Per entrambe le fattispecie assume rilevanza della destinazione dell’immobile (indipendentemente dalla categoria catastale) oggetto della locazione allo svolgimento effettivo di una delle predette attività.
Infatti, come specificato nella citata Circolare n. 14/E, il bonus spetta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati all’esercizio effettivo delle predette attività.
Così, ad esempio, può beneficiare del credito d’imposta un ingegnere che esercita l’attività professionale in un’unità immobiliare accatastata A/2 con riferimento ai relativi canoni di locazione.
Nella recente Circolare n. 25/E l’Agenzia, dopo aver puntualizzato che “il credito d’imposta … spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, sono utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali”, evidenzia che lo stesso è riconosciuto anche con riferimento all’immobile locato ad uso abitativo strumentale all’attività di Bed and Breakfast esercitata in forma imprenditoriale.
La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 25/E ha chiarito che i soggetti (medici) che svolgono attività intramoenia (non in possesso di partita IVA), nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, presso studi professionali privati non possono beneficiare del credito d’imposta in esame.
I compensi relativi alla predetta attività sono, infatti, riconducibili nell’ambito dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (tale tipologia di attività non è contemplata dal citato art. 28).
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA
Il beneficio in esame è riconosciuto ai predetti soggetti con:
- ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. Tale limite non rileva per le strutture alberghiere / agrituristiche / agenzie di viaggio / tour operator. Per effetto della lett. a) del comma 1 dell’ 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, l’irrilevanza del limite dei ricavi 2019 è stata riconosciuta anche alle strutture termali;
- una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019(tale requisito non riguarda l’attività istituzionale degli enti commerciali).
La riduzione di fatturato / corrispettivi va verificato mese per mese e, pertanto, il beneficio in esame può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti.
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Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, la riduzione del fatturato / corrispettivi non è richiesta anche ai soggetti che:
- hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni “colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.
Alcuni dei Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui all’ordinanza n. 558/2018, come prorogato di ulteriori dodici mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019, sono:
- VENEZIA
- CAORLE
- CAVALLINO-TREPORTI
- CAVARZERE
- CEGGIA
- CHIOGGIA
- CONCORDIA SAGGITTARIA
- DOLO
- ERACLEA
- FIESSO D’ARTICO
- FOSSALTA DI PIAVE
- FOSSO’
- JESOLO
- MIRA
- MUSILE DI PIAVE
- NOVENTA DI PIAVE
- SAN DONA’ DI PIAVE
- SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
- SAN STINO DI LIVENZA
- VIGONOVO
Si invita i clienti con la sede operativa/fiscale in uno dei comuni sopra elencati che gestiscono la contabilità in via autonoma o sono tenuti in regime semplificato, di inviare allo Studio entro il giorno 15/09/2020 copia delle quietanze di pagamento delle locazioni relative ai mesi di marzo/aprile/maggio/giugno 2020.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame:
- è riconosciuto nella misura del:
- 60%del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili sopra descritti (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
- 30%del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
- è commisurato:
- all’importo pagato nel 2020per i canoni di locazione / leasing (“operativo”) / concessione riferiti ai mesi di marzo / aprile / maggio;
- all’importo pagato nel 2020con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno per le predette strutture turistico ricettive con attività solo stagionale;
a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica).
Come sopra accennato, la lett. b) del comma 1 del citato art. 77, ha esteso il credito d’imposta in esame anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le predette strutture turistico ricettive).
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Come previsto dal comma 6 del citato art. 28 il beneficio in esame (non tassato) è utilizzabile:
- nel REDDITI 2021, relativo al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. L’eventuale residuo può essere riportatonei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesto a rimborso;
- in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni(codice tributo “6920”).
ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
In base all’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) della stessa ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
La cessione può essere effettuata anche al locatore, a titolo di pagamento del canone. In tal caso:
- il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione;
- il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto.
Va evidenziato che:
- il cessionario utilizza il creditoceduto:
- in compensazione nel mod. F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- la quota di credito non utilizzatanell’anno non può essere:
- utilizzata negli anni successivi;
- richiesta a rimborso.
L’eventuale credito non utilizzato può essere comunque ulteriormente ceduto sempreché nello stesso anno.
Con il Provvedimento 1.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha:
- fornito le modalità attuative in merito alla cessione del credito d’imposta;
- approvato lo specifico modello che i beneficiari del credito d’imposta in esame devono utilizzare per comunicare la cessione del credito nel periodo 13.7.2020 – 31.12.2021.
Si rammenta che il cessionario del credito d’imposta in esame può:
- utilizzare direttamente il credito acquistato;
- cedere ulteriormente il credito (entro la fine dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione).
In tal caso, il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta alle medesime modalità / termini / condizioni previste per il cedente, a seguito dell’accettazione della cessione del credito (che il cessionario stesso deve comunicare, a pena di inammissibilità, all’Agenzia delle Entrate).