Via libera alla sospensione degli ammortamenti nel 2020
La legge di conversione del DL 104/2020 conferma la possibilità per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di sospendere (in tutto o in parte) la quota di ammortamento dell’anno nei bilanci 2020.
Viene, pertanto, prevista una facoltà di deroga alla norma prevista dall’art. 2426 primo comma n. 2) c.c., secondo cui “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa”.
Tale facoltà, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS (che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali).
È da ritenere, pertanto, che nell’ambito applicativo della norma rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese. A tal proposito, qualche dubbio interpretativo potrebbe sorgere con riferimento all’informativa da fornire in bilancio (che deve includere, oltre alle ragioni della deroga, una quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati, i relativi impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio nonché i riferimenti alla riserva indisponibile iscritta nel patrimonio netto).
Dal tenore letterale della norma si evince che tali informazioni debbano essere incluse nella Nota integrativa, documento dalla cui redazione sono esonerate le micro imprese che forniscono in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2435-ter comma 2 c.c. Si può, tuttavia, ritenere che con riferimento a tale categoria di imprese possano trovare applicazione le indicazioni contenute in relazione al bilancio abbreviato dal documento CNDCEC novembre 2012, secondo cui occorre presentare in bilancio le informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Nel caso delle micro imprese, quindi, l’informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.
Per quanto attiene all’ambito temporale di applicazione della norma, si evidenzia come la stessa faccia riferimento “all’esercizio in corso” alla data di entrata in vigore del decreto “Agosto” (vale a dire il 15 agosto 2020). Ne consegue che le disposizioni in commento si applichino anche ai bilanci intermedi (tra cui rientrerebbero anche quelli chiusi al 30 settembre 2020) e ai bilanci consolidati.
Sotto il profilo fiscale, la norma ammette la deduzione della quota di ammortamento non imputata a Conto economico “alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR”. Analoga deduzione è ammessa ai fini IRAP.
Il relativo disallineamento tra valore civilistico e fiscale determina, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, una variazione in diminuzione con stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020. Queste ultime potranno essere riassorbite nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile; il riassorbimento potrebbe, tuttavia, verificarsi in via anticipata nel caso di cessione del cespite.
In tale ipotesi, al momento della cessione, oltre all’utilizzo delle imposte differite in precedenza stanziate, dovrà essere svincolata la quota di riserva di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Si prenda il caso, riguardante un bene di valore pari a 100 acquisito nel 2019, con riferimento al quale:
– in Conto economico sono iscritte quote di ammortamento sulla base di una vita utile stimata pari a 5 anni;
– l’aliquota di ammortamento fiscale applicabile in base al DM 31 dicembre 1988 è pari al 20% (si omette, per semplicità, la riduzione alla metà dell’aliquota in relazione al primo periodo di utilizzo).
Nell’ipotesi in cui, nell’esercizio della nuova facoltà, si opti per la sospensione del 100% della quota di ammortamento 2020, si determina un disallineamento tra valore contabile e fiscale.
L’eventuale cessione del bene, nel 2021, al prezzo di 80, determina:
– una plusvalenza contabile pari a zero, data dalla differenza tra il prezzo di 80 e il valore netto contabile al 31 dicembre 2020, anch’esso pari a 80;
– una plusvalenza fiscale, pari a 20, data dalla differenza tra il prezzo di 80 e il valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2020, pari a 60.
La differenza tra il valore della plusvalenza contabile e il valore della plusvalenza fiscale determina il riassorbimento della fiscalità differita in precedenza appostata e lo svincolo della riserva per 20.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.