Utili non distribuiti senza contribuzione INPS
A livello generale, ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 del DL n. 384/92, i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nel rispetto del minimale e del massimale previsti dalla legge, sono calcolati sulla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi di riferiscono”. Per effetto della disposizione, i contributi a queste Gestioni sono dovuti non solo sul reddito dell’attività (esercitata con carattere di abitualità e prevalenza) che ha dato luogo all’iscrizione, ma anche su tutti gli altri redditi d’impresa conseguiti dall’iscritto nell’anno considerato.
Con riferimento ai soci di srl, l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione degli artigiani e dei commercianti sorge, tra l’altro, a fronte della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 1 comma 203 della L. n. 662/96).
L’apporto lavorativo (e non solo di capitale) è fondamentale affinché si instauri il meccanismo di imposizione contributiva; in questo senso si è formato un orientamento giurisprudenziale costante, recepito anche dall’INPS sin dalla circolare n. 84/2021.
Sussistendo l’obbligo di iscrizione previdenziale, secondo un orientamento costante dell’INPS (nel medesimo senso si esprimono le istruzioni del quadro RR), per i c.d. “soci lavoratori” di srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita:
– dalla parte del reddito d’impresa dichiarato della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ancorché non distribuiti ai soci;
– oppure dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Tramite il criterio del riferimento alla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del socio, si era inteso superare l’ostacolo costituito dal fatto che, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito complessivo delle società di capitali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, ma gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione a tali società – ove non in regime di trasparenza – costituiscono redditi di capitale.
Ciò premesso, la fattispecie esaminata nella sentenza in commento riguarda una srl la cui socia unica esercita attività lavorativa nella società; risulta quindi integrato l’obbligo di iscrizione previdenziale.
L’oggetto della controversia atteneva però alla determinazione della base imponibile contributiva: per gli anni 2015 e 2017, la socia non aveva percepito utili, a fronte di un integrale accantonamento a bilancio, e, per questa ragione, non aveva su di essi determinato e versato i contributi. A giudizio dell’INPS, invece, avrebbe dovuto essere assoggettato a contribuzione il reddito d’impresa della società, indipendentemente da quanto effettivamente distribuito.
Nel definire le condizioni in presenza delle quali il reddito d’impresa dichiarato dalla società si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale, confluendo così nella base imponibile contributiva, la sentenza individua come elemento imprescindibile che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF dal socio.
A giudizio della Corte, il punto centrale non è se il reddito sia o meno concretamente percepito, ma se sia per legge imputato all’obbligato. Solo con la percezione degli utili o con la scelta per la trasparenza fiscale, il reddito può dirsi imputato al socio e può essere da questo denunciato ai fini IRPEF. La dizione “denunciati” contenuta nell’art. 3-bis del DL n. 384/92 non può essere interpretata come un generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili”.
Ne deriva che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una srl e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.
Sempre secondo la Corte, l’ente creditore ha l’onere di provare l’imputazione del reddito e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione per trasparenza.
A una prima analisi, la pronuncia andrebbe contestualizzata rispetto agli anni cui si riferisce la controversia, ossia gli anni 2015 e 2017, nei quali gli utili da partecipazione, che costituiscono redditi di capitale per il socio, erano assoggettati a tassazione progressiva IRPEF. A decorrere dal 2018, invece, sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all’impresa è applicata una ritenuta del 26% a titolo d’imposta, per cui non si pone la necessità di indicarli in dichiarazione.
