Concordato preventivo per il biennio 2026-2027 – Modalità di adesione
I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2026-2027; a tali soggetti si affiancano i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026-2027.
In entrambi i casi, è necessario presentare il modello CPB 2026-2027, che può essere:
- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.
2 modello cpb 2026-2027
Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 71684 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2026-2027 e per l’accettazione della proposta.
2.1 modalità di compilazione
Il modello CPB 2026-2027 ricalca la struttura del modello CPB 2025-2026 e si apre con tre righi in cui il contribuente deve indicare:
- il codice ISA;
- il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente;
- la tipologia di reddito, d’impresa (codice “1”) o di lavoro autonomo (codice “2”).
Sono, inoltre, presenti quattro sezioni rispettivamente dedicate:
- alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per l’accesso al concordato, l’assenza di cause di esclusione e l’eventuale presenza degli eventi straordinari (righi P01, P02 e P03);
- all’indicazione dei dati contabili richiesti ai fini dell’elaborazione della proposta (righi P04 e P05);
- agli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta 2026 e 2027, relativamente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP (righi P06, P07, P08 e P09);
- all’accettazione della proposta da parte del contribuente (rigo P10).
Circostanze eccezionali
L’art. 5 del DM 11.5.2026 individua gli eventi eccezionali che determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il 2026. Si tratta di:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
In presenza di tali situazioni, che il contribuente deve segnalare nel modello CPB, rigo P03 con il relativo codice, viene applicata una riduzione:
- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni (codice “1”);
- del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni (codice “2”);
- del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni (codice “3”).
Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono verificarsi nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato (art. 5 co. 3 del DM 11.5.2026).
Dati contabili
Nella sezione “Dati contabili” del quadro P, composta dai righi P04 e P05, sono indicati il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta relativi al periodo di imposta 2025.
Le istruzioni al modello CPB 2026-2027 segnalano che gli importi devono essere indicati senza considerare le componenti individuate dagli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024.
I contribuenti interessati devono determinare autonomamente (anche attraverso i software gestionali di studio) il reddito relativo al periodo di imposta 2025 rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, operando le opportune variazioni al reddito risultante dai quadri RE, RF o RG del modello REDDITI 2026; l’importo risultante da tale operazione è quello su cui si basa il calcolo del reddito concordato.
La corretta individuazione degli importi da indicare nei righi P04 e P05 risulta di fondamentale importanza, tenuto conto che eventuali errori potrebbero portare alla determinazione di un reddito concordato non conforme ed, eventualmente, alla decadenza dal concordato.
Rinnovo del CPB
Allo scadere del periodo oggetto di CPB l’Agenzia delle Entrate formula un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, che può essere accettata a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione (art. 14 del DLgs. 13/2024).
Ai fini della compilazione del quadro P del modello CPB, il reddito e il valore della produzione da prendere in considerazione per la formulazione di una nuova proposta sono quelli effettivi, e non quelli concordati.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 6.7.2026 n. 4, infatti, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.
2.2 modalità di trasmissione
Secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2026-2027, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 72335, l’invio può essere effettuato con due modalità alternative:
- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2026.
In ogni caso, l’adesione al CPB 2026-2027 deve essere formalizzata entro il 31.10.2026, secondo quanto previsto dall’art. 7-bis co. 3 del DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. DL “fiscale”), conv. L. 22.5.2026
n. 88.
Atteso che il 31.10.2026 cade di sabato, il termine per l’adesione dovrebbe essere differito al primo giorno lavorativo successivo (vale a dire al 2.11.2026), anche se sul punto sarebbe preferibile una conferma espressa dell’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione in via autonoma
In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”, collocata nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dei modelli REDDITI 2026; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:
- i dati anagrafici;
- la firma del contribuente;
- i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
Trasmissione con i modelli REDDITI e ISA
In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA.
Revoca dell’adesione
L’adesione al CPB 2026-2027 può essere revocata entro i medesimi termini per l’adesione. In sostanza la revoca deve essere comunicata entro il termine del 31.10.2026 per i soggetti solari; eventuali revoche inviate tardivamente non avranno alcun effetto.
Anche la revoca del CPB può essere trasmessa:
- in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI; in tal caso nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026-2027;
- congiuntamente al modello REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 3 – “Revoca con flusso dichiarativo” nella casella “Comunicazione CPB”.
3 criteri di determinazione della proposta di concordato preventivo biennale
Il DM 11.5.2026 ha definito i criteri in base ai quali l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2025.
3.1 Metodologia
In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2025, al quale vengono apportate delle variazioni in base:
- al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
- all’andamento dell’attività negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- al confronto con valori di riferimento settoriali;
- all’andamento generale dell’economia rilevato dall’ISTAT per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.
3.2 limiti all’elaborazione delle proposte cpb per punteggi isa elevati
L’art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024, introdotto dall’art. 14 co. 1 del DLgs. 81/2025, prevede che le proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.
In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:
- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA pari o superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.
3.3 limiti all’elaborazione delle proposte cpb per punteggi isa inferiori a 8
L’art. 7-bis co. 1 del DL 38/2026 convertito ha inserito all’art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024 le nuove lett. c-bis) e c-ter), che estendono un limite massimo alle proposte di reddito e del valore della produzione netta concordati anche ai contribuenti che nel periodo precedente a quelli oggetto di CPB presentano punteggi ISA inferiori a 8.
In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:
- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.
3.4 applicativo “il tuo isa 2026 cpb”
Il software applicativo degli ISA (“Il tuo ISA 2026 CPB”) è integrato con le funzionalità per il calcolo del reddito e del valore della produzione concordati, secondo la metodologia sopra indicata e per la trasmissione telematica dell’accettazione e della revoca del CPB 2026-2027. Non ci sono margini di modifica dei valori proposti, che possono essere solo accettati o meno dal contribuente.
Il software, nella versione 1.0.2 dell’11.6.2026, è aggiornato in base alle disposizioni del DL 38/2026 convertito. L’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con le precedenti versioni restano valide, ma è comunque possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di CPB elaborata con la versione 1.0.2 del software, entro i termini normativamente previsti.
