Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Contributo a fondo perduto per le attività chiuse del DL “Sostegni-bis” – Modalità e termini di presentazione delle istanze
1 premessa
L’art. 2 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, ha istituito un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente tra l’1.1.2021 e il 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Ai sensi dell’art. 11 del DL 23.7.2021 n. 105, conv. L. 16.9.2021 n. 126, una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23.7.2021 (data di entrata in vigore del DL 105/2021) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020 n. 19, conv. L. 22.5.2020 n. 35, rappresentate dalle discoteche, sale da ballo e simili.
Con il DM 9.9.2021 sono stati definiti i soggetti beneficiari, con l’elenco delle attività (codici ATECO) che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, l’ammontare dell’aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto, nonché la procedura di accesso e le modalità di erogazione del contributo.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336230:
- sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’accesso ai suddetti contributi;
- è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.
2 soggetti beneficiari
Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:
- la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del
DL 25.5.2021 n. 73); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 25.5.2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data; - l’attività prevalente svolta alla data del 26.5.2021, comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, è una di quelle individuate dai codici ATECO elencati nell’allegato 1 del
DM 9.9.2021 e di seguito riportati. Tale allegato ricomprende i codici ATECO riferiti alle attività per le quali le disposizioni di contenimento dell’epidemia da COVID-19 hanno disposto la chiusura tra l’1.1.2021 e il 25.7.2021 per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, e che posseggono i seguenti requisiti:
- la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23.7.2021 (data di entrata in vigore del
DL 23.7.2021 n. 105); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 22.7.2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data; - l’attività prevalente svolta alla data del 23.7.2021, comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da COVID-19 previste agli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020
n. 19.
Attività economiche interessate
Di seguito si riportano i codici ATECO contenuti nell’allegato 1 del DM 9.9.2021.
Codice ATECO | Descrizione |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.13 | Gestione di palestre |
93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04 | Servizi dei centri per il benessere fisico |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Esclusioni
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione:
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del TUIR.
3 determinazione del contributo
Per discoteche, sale da ballo, night club e attività similari, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, fruendo delle risorse destinate in via prioritaria, fino a un massimo di 25.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Per gli altri soggetti, l’ammontare del contributo, sulla base delle risorse residuali, varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, come di seguito indicato:
- 3.000,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 euro;
- 7.500,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro;
- 12.000,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione di euro.
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000,00 euro.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili “non prioritarie”, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
3.1 Cumulabilità dei contributi
Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice ATECO “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti per entrambi i contributi, possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.
3.2 Limiti comunitari
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
In particolare, il contributo a fondo perduto è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.
Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza in esame, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.
Il richiedente può richiedere i contributi in esame solo qualora i predetti massimali non siano superati.
4 presentazione dell’istanza per accedere al contributo
Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336230.
4.1 Contenuto dell’istanza
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:
- una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire del contributo discoteche e una sezione contenente i requisiti per chi intende fruire del contributo attività chiuse;
- l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
Aiuti di Stato
Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.
Il soggetto richiedente inoltre:
- deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
- qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
4.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 2.12.2021 al 21.12.2021;
- direttamente o tramite un intermediario;
- in via telematica, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- mediante l’apposito modello approvato.
4.3 RICEVUTE
A seguito della presentazione dell’istanza:
- è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento, viene rilasciata una seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
4.4 Presentazione di una istanza sostitutiva
È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa:
- fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuta emissione dei mandati di pagamento;
- entro il suddetto termine del 21.12.2021.
4.5 Presentazione della rinuncia
È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.
La rinuncia può essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo, se erogato.
4.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC
Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.
5 erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:
- sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
- mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
6 irrilevanza fiscale deI contributI
Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
7 controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
8 sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.