Remissione in bonis – Termini – Perimetro di applicazione
Il 2.11.2026 scade il termine per la presentazione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta 2025 (il 31 ottobre, termine di presentazione a regime, quest’anno cade di sabato).
In tale sede è possibile rimediare all’eventuale dimenticanza relativa a mancate opzioni o comunicazioni necessarie per poter fruire di regimi o benefici fiscali specifici.
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 9.2.2024 n. 42 e nella circ. 20.12.2012 n. 47, la remissione in bonis non è utilizzabile per modificare a posteriori una scelta già effettuata.
2 CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO
Preliminarmente è necessario precisare che gli istituti della remissione in bonis e del ravvedimento operoso sono differenti tra di loro.
Quest’ultimo, infatti, permette al contribuente nonché al coobbligato, di sanare eventuali violazioni commesse in sede di applicazione di norme fiscali pagando le sanzioni ridotte e gli interessi legali. Tale facoltà è concessa a condizione che il ravvedimento intervenga entro i termini di accertamento o di recupero specifici previsti dall’istituto.
La remissione in bonis, al contrario, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 stabilisce che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”, quando il contribuente proceda alla relativa mancata comunicazione od adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.9.2012 n. 38 ha precisato che l’ultimo termine utile per la regolarizzazione coincide con quello per la prima dichiarazione utile che deve essere intesa come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e non quella relativa al periodo d’imposta in cui andava esercitata l’opzione.
Inoltre, ai fini dell’individuazione del termine ultimo non rileva il periodo di 90 giorni di cui all’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non si considera omessa.
Per quanto concerne eventuali accessi o contestazioni, la circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012
n. 38 ha precisato che l’istituto della remissione in bonis non è precluso quando riguardano comparti impositivi differenti da quelli relativi ai benefici fiscali o regimi fiscali.
Requisiti per la regolarizzazione
Per poter azionare la remissione in bonis, sempre l’art. 2 co. 1 del DL 12/2016 richiede che il contribuente, oltre ad effettuare la comunicazione od eseguire l’adempimento richiesto nel termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile deve:
3 LE POSSIBILI REGOLARIZZAZIONI
Di seguito si segnalano alcuni possibili utilizzi della remissione in bonis:
Le esclusioni
Il regime della remissione in bonis non può essere mai esercitato:
4 pagamento della sanzione
Come previsto dall’art. 2 co.1 del DL 12/2016 il contribuente è soggetto a una sanzione che deve essere versata utilizzando il modello F24.
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 1.6.2018 n. 42 ha ricordato che con la precedente ris. 11.5.2012 n. 46 sono stati istituiti, tra l’altro, i seguenti codici tributo:
A decorrere dall’11.6.2018 tali codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Per quanto riguarda lo specifico codice tributo 8115, si ricorda che l’eventuale sanatoria per la mancata iscrizione nei termini nell’elenco per il 5 per mille, limitatamente all’esercizio finanziario è scaduta lo scorso 30.9.2026.
Ai fini della corretta compilazione nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono essere indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
