Esonero contributivo parziale per i professionisti iscriti alle casse di previdenza private

  

1 premessa

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

L’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS è stato analizzato in una precedente circolare.

2 ambito soggettivo

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti, entro la data di entrata in vigore della L. 30.12.2020 n. 178 (ossia, l’1.1.2021), agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Casse previdenziali private).

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e i professionisti rientranti nell’esonero in argomento, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al DL 22.3.2021 n. 41 (DL “Sostegni”).

ENTEPROFESSIONISTA
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti (CNPADC)Commercialisti
Cassa forenseAvvocati
Cassa nazionale del notariatoNotai
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (CNPR)Ragionieri
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)Consulenti del lavoro
Ente nazionale previdenza assistenza biologi (ENPAB)Biologi
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)Farmacisti
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)Agrotecnici e Periti agrari
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM)Medici e odontoiatri
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP)Psicologi
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)Infermieri
Ente nazionale previdenza dei medici e veterinari (ENPAV)Veterinari
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)Periti industriali
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)Ingegneri e Architetti
Cassa geometriGeometri
INPGIGiornalisti

L’esonero spetta altresì ai medici, agli infermieri, agli altri professionisti e operatori di cui alla
L. 11.1.2018 n. 3, in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19 (ai sensi dell’art. 2-bis co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18).

3 requisiti

L’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 e successivamente il DM 17.5.2021 prevedono i requisiti che i lavoratori devono possedere al fine di accedere allo sgravio.

In particolare, il professionista deve:

  • aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (art. 1 co. 2 lett. a) del DM 17.5.2021);
  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro (art. 1 co. 2 lett. b) del DM 17.5.2021). Per la verifica del requisito il professionista deve fare riferimento al reddito individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e compensi percepiti e i costi inerenti l’attività;
  • essere in regola con i versamenti contributivi (art. 2 co. 4 del DM 17.5.2021). L’art. 47-bis del DL 25.5.2021 n. 73 ha previsto che la regolarità contributiva venga verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dall’1.11.2021 e assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021;
  • non essere titolare di contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) (art. 1 co. 3 lett. a) del DM 17.5.2021);
  • non essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, con le medesime finalità (art. 1 co. 3 lett. b) del DM 17.5.2021).

Il requisito reddituale e quello riguardante il calo del fatturato o dei corrispettivi non sono richiesti per i professionisti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

Inoltre, alcune Casse sono in attesa di chiarimenti ministeriali riguardanti l’ipotesi di accesso alla misura in favore di titolari di pensione diretta o rapporto di lavoro subordinato solo per un periodo limitato dell’anno 2021 (cfr. comunicato CNPR 4.8.2021 e comunicato CNPADC 5.8.2021). In attesa di tali chiarimenti, i soggetti in questione possono comunque presentare la domanda di esonero.

Personale sanitario

L’esonero è esteso, per espressa previsione di legge (art. 1 co. 21 della L. 30.12.2020 n. 178), anche ai medici, infermieri, altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 in quiescenza. In particolare, l’esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fron­teggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi dell’art. 2-bis co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18.

L’esonero si applica limitatamente ai periodi in cui i lavoratori sono stati titolari di detti rapporti di lavoro.

Per tale categoria, inoltre, i requisiti sopraindicati non sono richiesti.

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – adottato il 19.3.2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28.1.2021 – e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4 coNtribuzione esonerabile

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DM 17.5.2021, l’esonero si applica sui contributi previdenziali com­plessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.

L’agevolazione non riguarda i contributi integrativi che pertanto restano dovuti in misura intera.

Tenuto conto del ritardo nella pubblicazione del DM 17.5.2021 (avvenuta solo a fine luglio 2021), specifiche Casse hanno prorogato i versamenti in scadenza o hanno rivisto il calendario delle scadenze contributive.

Di seguito si segnalano le indicazioni fornite dalle Casse dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro e degli avvocati; in relazione agli altri professionisti occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Cassa di competenza.

Commercialisti

L’esonero si applica sulla (comunicato CNPADC 5.8.2021):

  • prima rata contributo minimo (scadenza 30.9.2021);
  • seconda rata contributo minimo (scadenza 2.11.2021);
  • prima rata/rata unica eccedenze contributive (scadenza 20.12.2021).

Ragionieri

L’esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei contributi soggettivi supplementari, nel limite di importo massimo individuale di 3.000,00 euro (comunicato CNPR 4.8.2021).

Consulenti del lavoro

L’esonero riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31.12.2021 (comunicato ENPACL 2.8.2021).

In particolare, tenuto conto del nuovo calendario delle scadenze contributive – reso noto con il comunicato ENPACL 3.8.2021 – l’esonero riguarda le tre rate del contributo soggettivo, in scadenza il:

  • 31.10.2021, prima rata;
  • 30.11.2021, seconda rata;
  • 31.12.2021, terza rata.

Avvocati

L’esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza entro il 31.12.2021, sia il minimo soggettivo 2021 sia i contributi dovuti in autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021 (comunicato Cassa forense 5.8.2021).

5 PRESENTAZIONE DELLA domanda

La domanda deve essere presentata alla Cassa di appartenenza del professionista entro il 31.10.2021, seguendo le procedure che la stessa ha predisposto.

Ad esempio, la domanda deve essere presentata attraverso:

  • il servizio on line DEC, per gli iscritti alla CNPADC;
  • la procedura presente nell’area riservata del sito, nella sezione “DISPOSIZIONI E DICH.REDDITI”, “Domanda esonero parziale contributi 2021”, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (CNPR);
  • in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, per gli iscritti all’ENPACL;
  • attraverso la specifica procedura on line accessibile dall’area riservata del sito, per gli iscritti alla Cassa Forense.

L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

6 misura dell’esonero

L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun professionista.

L’importo complessivo dell’esonero sarà definito dalla Cassa di appartenenza solo successivamente all’emanazione di un ulteriore decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia, che stabilirà criteri e modalità alle quali le stesse Casse dovranno fare riferimento per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate (1.000 milioni di euro).

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