Obbligo di pubblicazione degli importi dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
L’art. 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 ha previsto che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest’ultime, direttamente o indirettamente, dovranno pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno (termine inizialmente previsto per il 28/02 e poi modificato dall’art. 35 del decreto n.34/2019 c.d. “Decreto Crescita”), nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevute dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
La genericità della definizione (Associazioni e Onlus) data dalla norma, fa si che l’obbligo non sia circoscritto agli Enti del Terzo settore, ad esempio APS o ODV ma riguardi tutte le associazioni in genere, comprese le ASD.
Anche i termini “sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere” fanno sì che tutte le associazioni, che a qualunque titolo abbiano ricevuto contributi siano tenute a pubblicare sul proprio sito tali informazioni (quindi non solo i contributi a fondo perduto per l’attività sportiva, ma anche i corrispettivi per la gestione degli impianti sportivi o per qualsiasi rapporto con carattere di corrispettività).
Si è esonerati da tale obbligo solo qualora i contributi, le sovvenzioni e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti siano inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.
L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata con la restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi.
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