Il Bonus pubblicità 2020 e la “nuova” istanza di prenotazione entro il 30.9.2020

La disciplina relativa al c.d. “Bonus pubblicità” è stata oggetto, per il 2020, di significative modifiche. In particolare:

  • sono ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali);
  • il bonus è concesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
  • la relativa Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata nel periodo 1.9 – 30.9.2020 (anziché dall’1.3 al 31.3.2020).

 

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito alcuni chiarimenti circa le predette novità, ha aggiornato lo specifico modello (e le relative istruzioni) da utilizzare per richiedere il beneficio.

 

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente:

A seguito dell’emergenza COVID-19, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche per il 2020, a tale agevolazione. In particolare:

  • l’ 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha introdotto il comma 1-ter al citato art. 57-bis, in base al quale:
    • il bonus è concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati(anziché del 75% degli investimenti incrementali);
    • la relativa “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (anziché dall’1.3 al 31.3.2020);
  • l’ 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha:
    • aumentato l’agevolazione al 50% degli investimenti effettuati;
    • esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisiveradiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
  • l’ 96, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha incrementato il tetto di spesa a € 85 milioni (anziché € 60 milioni).

Alla luce del mutato quadro normativo (di seguito esaminato), l’Agenzia delle Entrate:

  • con la Circolare 20.8.2020, n. 25/E ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione per il 2020;
  • ha “aggiornato” il modello utilizzabile per richiedere il bonus e le relative istruzioni.

 

Ambito Descrizione
Soggetti beneficiari ·             Imprese / enti non commerciali;

·             lavoratori autonomi;

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

Investimenti agevolabili
(per il 2020)
Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

·             stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;

·             emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali (analogiche o digitali).

Al fine dell’agevolazione:

·             le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;

·             i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Si rammenta che:

·             l’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti;

·             le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

·             televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;

·             servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;

·             servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.

Condizioni per beneficiare dell’agevolazione Come sopra accennato, il comma 1-ter dell’art. 57-bis, DL n. 50/2017, introdotto dall’art. 98, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e modificato dall’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, prevede, per il 2020, la quantificazione dell’agevolazione nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Sul punto, nella citata Circolare n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che

 il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente) “.
Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo ” 6900 “, istituito dall’Agenzia con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito).

Indicazione nel mod. REDDITI Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.

 

 

Merita evidenziare che il bonus in esame:

  • è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
  • è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

 

ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA 2020

Come sopra accennato, sulla base di quanto previsto dal nuovo comma 1-ter del citato art. 57-bis, per accedere al beneficio in esame per il 2020 il soggetto interessato deve presentare:

  • dall’1.9 al 30.9.2020la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”;
  • dall’1.1 al 31.1.2021la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

 

 

Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, con istanza telematica da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che, a regime, i termini per la presentazione delle predette dichiarazioni sono così individuati:

  • dall’1.3 al 31.3 di ciascun anno per la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”;
  • dall’1.1 al 31.1 di ciascun anno per la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Con riferimento alle Comunicazioni “prenotative” già inviate nel periodo 1.3 – 31.3.2020, l’Agenzia delle Entrate:

  • nella citata Circolare n. 25/E precisa che
restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri“;
  • nelle istruzioni del modello chiarisce che, in caso di presentazione di una nuova dichiarazione(in sostituzione di quella inviata in precedenza), è necessario presentare preventivamente la rinuncia totale al credito richiesto con la dichiarazione precedente.

Tale ipotesi può verificarsi in caso di:

  • investimenti effettuati su mezzi d’informazione ammissibili a seguito di quanto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”, (emittenti televisive/radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato) e, pertanto, non ricomprese nella c.d.“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”presentata a marzo 2020;
  • rettifica degli importi indicati nella Comunicazione precedentemente inviata a marzo 2020.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata in ogni caso sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.
Recent Posts
Contattaci

Nel caso vogliate essere ricontatti per un appuntamento o approfondire le nostre competenze, compilate il form vi ricontatteremo al più presto!

Not readable? Change text. captcha txt