Il concordato preventivo biennale 2026-2027 – Analisi della disciplina aggiornata con il DLgs. 7.8.2026 n. 148

1 premessa

Il concordato preventivo biennale (CPB) è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13. Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuo­ve tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il CPB è possibile fissare per un biennio il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. L’istituto non ha effetti, invece, ai fini IVA.

 

Provvedimenti modificativi

Con la pubblicazione del DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) sono state apportate mo­difiche alla disciplina del concordato, con riguardo alle cause di esclusione, di cessazione e di de­ca­denza dal CPB, sono stati previsti più favorevoli benefici del regime premiale ISA ed esclusa la maggiorazione degli acconti d’imposta in caso di rinnovo del concordato.

Le nuove disposizioni introdotte si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.

Per incentivare il rinnovo del CPB, inoltre, il DLgs. 148/2026 ha reintrodotto il regime del ravve­di­mento per i periodi 2020-2023, riservato esclusivamente ai contribuenti che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027. Aderendo a questa misura, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, è riconosciuta una limitazione all’attività di accertamento per le annualità che si intende “sanare”.

2 ambito soggettivo

Possono accedere al concordato preventivo biennale 2026-2027 i titolari di reddito d’impresa e di la­voro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che:

2.1 Applicazione degli ISA

Il CPB è azionabile solo dai soggetti che applicano effettivamente gli ISA con riguardo al periodo in cui viene esercitata l’opzione per il concordato. Di conseguenza, l’istituto è precluso se:

In altre parole, per aderire al CPB 2026-2027, occorre essere tenuti ad allegare al modello REDDITI 2026 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il pe­riodo d’imposta 2025.

2.2 Presenza di debiti tributari e contributivi

Per poter valutare la proposta di CPB 2026-2027, il contribuente:

  • siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;

Relativamente al CPB 2026-2027, i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31.12.2025.

2.3 cause di esclusione

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclu­sione, che impediscono l’applicazione del CPB 2026-2027.

La tabella seguente riepiloga le cause di esclusione con il periodo in cui devono essersi realizzate.

Causa di esclusionePeriodo di riferimento
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditiAlmeno uno dei tre periodi d’imposta
precedenti a quelli di applicazione del CPB
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio,
autoriciclaggio e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita
Reati commessi negli ultimi
tre periodi d’imposta precedenti
a quelli di applicazione del CPB
Conseguimento, nell’esercizio d’impresa o di arti
e professioni, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile,
in misura superiore al 40% del reddito derivante
dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
Periodo d’imposta precedente
a quelli cui si riferisce la proposta di CPB
Adesione al regime forfetario ex L. 190/2014Primo periodo d’imposta
oggetto del CPB
Compimento di operazioni di fusione,
scissione, conferimento. Per le società di persone e le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale in aumento,
fatto salvo il subentro di due o più eredi
in caso di decesso del socio o associato
Primo periodo d’imposta
oggetto del CPB
Il professionista dichiara redditi di lavoro autonomo
professionale (con partita IVA individuale) e,
contemporaneamente, partecipa a un’associazione
professionale o a una STP o a una STA che esercitano
attività economiche riconducibili al medesimo ISA
applicato individualmente dal contribuente. La causa di esclusione non opera se l’ente collettivo
aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta
cui aderisce il socio o l’associato
Periodo d’imposta precedente
a quello cui si riferisce la proposta
L’associazione professionale o la STP o la STA aderisce
al CPB, ma non vi aderiscono, per i medesimi periodi
d’imposta, anche tutti i soci o gli associati che dichiarano
individualmente redditi di lavoro autonomo professionale, derivanti dall’esercizio di attività economiche
riconducibili al medesimo ISA applicato
dalle predette società o associazioni.

 

Modifica della compagine sociale per società di persone e soggetti assimilati – Rinnovo del CPB

In caso di rinnovo del CPB 2026-2027, la causa di esclusione per modifiche in aumento della compa­gine sociale non si applica nell’ipotesi di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente ab­biano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non su­pe­riori a 35.000,00 euro.

Professionisti individuali e associazioni professionali/STP/STA partecipate – Attività non riconducibili al medesimo ISA

A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, il vincolo del­l’adesione congiunta al concordato è operativo quando l’attività del professionista dotato di partita IVA individuale e quella svolta dall’ente collettivo partecipato sono soggette al medesimo ISA.

In sostanza, nessuna preclusione al CPB si verifica se i soggetti (soci/associati ed ente collettivo) svol­gono attività riconducibili a ISA diversi.

2.4 adesione al CPB senza requisiti – inefficacia

L’adesione al CPB 2026-2027 è priva di effetti se è stata effettuata:

3 termine di adesione al CPB 2026-2027

Il termine di adesione al CPB è fissato, a regime, al 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del no­no mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Tuttavia, per il CPB 2026-2027, l’adesione può essere espressa entro il 31.10.2026 (termine che cadendo di sabato è prorogato al 2.11.2026), ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese succes­sivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per le modalità di adesione al CPB 2026-2027, si rimanda alla precedente circ. 34/2026.

4 determinazione del reddito e del valore della produzione

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni ele­menti “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

4.1 reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secon­do le regole ordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:

Tuttavia, il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:

Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2026-2027, dal reddito dichiarato per il pe­rio­do 2025 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti (ad esempio, le plusvalenze vanno sot­tratte e le minusvalenze aggiunte).

Allo stesso modo, durante i periodi in cui il CPB è efficace, il saldo tra plusvalenze e minusvalenze, redditi di partecipazione, corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e il costo del lavoro incrementale determina una corrispondente variazione (positiva o negativa) del reddito concordato.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può es­se­re inferiore a 2.000,00 euro.

4.2 reddito di impresa

Anche il reddito di impresa oggetto di CPB viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in ragione del regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di impresa in contabilità semplificata, si fa riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR.

Il reddito d’impresa proposto dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto di:

Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2026-2027, dal reddito dichiarato per il 2025 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti (ad esempio, le plusvalenze vanno sottratte e le minusvalenze aggiunte).

Allo stesso modo, durante i periodi in cui il CPB è efficace, il saldo tra questi componenti determina una corrispondente variazione (positiva o negativa) del reddito concordato.

Perdite fiscali

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ulteriormente ridotto per tener conto delle per­dite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della ret­tifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può es­se­re inferiore a 2.000,00 euro.

4.3 valore della produzione netta

Il CPB estende i suoi effetti anche relativamente all’IRAP, il cui valore della produzione è determinato dall’Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto, senza considerare gli elementi elencati nei paragrafi precedenti (per il reddito di lavoro autonomo e d’impresa), ove rilevanti ai fini dell’imposta.

Per il calcolo della proposta di concordato per il 2026-2027, anche dal valore della produzione di­chia­rato per il periodo 2025 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti straordinari, se ri­levanti.

Invece, durante i periodi 2026 e 2027 di efficacia del CPB, il saldo netto tra tali elementi determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

Valore della produzione netta concordato minimo

In ogni caso, il valore della produzione netta non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

5 effetti del concordato

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti spe­cificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). Se il CPB è stato accettato da soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale), il concordato vincola anche i soci e gli associati.

Se il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato risulta superiore a quello oggetto di adesione, non subisce alcuna imposizione, ferma restando la disciplina IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

5.1 effetti AI FINI CONTRIBUTIVI

Rispetto alle Gestioni INPS per artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS, resta fa­coltativo determinare i contributi considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato co­me rettificato dei componenti sopra indicati.

5.2 Adempimenti residui

Resta fermo che nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

5.3 regime premiale isa

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l’adesione al CPB determina il ricono­scimento dei benefici premiali di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all’IVA (ad esempio l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione per la com­pen­sazione di crediti IVA e IRPEF/IRES fino a 70.000,00/50.000,00 euro).

Per i soggetti che rinnovano il concordato preventivo 2026-2027, alcuni benefici del regime premiale ISA sono stati implementati dal DLgs. 148/2026. Ad esempio, la riduzione dei termini di accerta­men­to è pari a 2 anni, anziché a un anno.

5.4 esclusione da accertamenti

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, ana­litico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al CPB potranno es­sere oggetto di accessi, ispe­zioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tor­nerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi ed analitici.

In ogni caso, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di concordato non riguarda ricostruzioni analitico-induttive (per imposte dirette e IVA), stante l’operatività dello specifico beneficio del regime premiale ISA.

5.5 dichiarazioni integrative

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, a partire dal CPB 2026-2027, se è necessario modificare o integrare la dichiarazione dei redditi, per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione, oppure comunicati ai fini della definizione del­la proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideter­mi­nati sulla base dei dati modificati o integrati.

In sostanza, a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027, se l’errore o l’omissione nella dichiara­zione con cui si è aderito al concordato vengono corretti spontaneamente con il ricorso al rav­ve­di­mento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati sulla base dei dati corretti e il CPB continuerà ad essere applicato tenendo conto dei nuovi valori.

La presentazione di dichiarazioni integrative non determina più la decadenza dal concordato.

5.6 rinnovo del concordato

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formula un’ulteriore pro­posta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Pertanto, il contribuente che ha aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025 può aderire a una nuova proposta di concordato biennale relativa al successivo biennio d’imposta 2026-2027.

Per incentivare nuove adesioni al concordato, alcuni favorevoli interventi del DLgs. 148/2026 si ap­plicano solo a beneficio dei soggetti che rinnovano il CPB.

6 determinazione degli acconti d’imposta

L’acconto delle imposte (IRPEF/IRES e IRAP) relativo ai periodi d’imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato, è stata prevista l’applicazione di una maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.

6.1 Primo periodo d’imposta di applicazione del concordato – Metodo storico

Se l’acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico”), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

  • componenti indicate in precedenza.

Allo stesso modo, all’importo dell’acconto IRAP determinato sulla base dell’imposta relativa al pe­rio­do precedente (c.d. “metodo storico”) va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto, ossia entro il 30.11.2026.

6.2 Primo periodo d’imposta di applicazione del concordato – Metodo previsionale

Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato, se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (c.d. “metodo previsionale”), il versamento è effettuato in due rate:

6.3 Rinnovo del concordato preventivo biennale

Il versamento della maggiorazione di acconto non è dovuto in caso di rinnovo del CPB.

Pertanto, per coloro che, avendo concluso il CPB 2024-2025, decidano di rinnovare l’adesione per il CPB 2026-2027, non devono versare la maggiorazione in caso di determinazione dell’acconto con il c.d. “metodo storico”.

7 regime sostitutivo opzionale sul maggior reddito concor­da­to

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, di regola, il reddito e il valore della produzione con­cor­da­ti, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES e IRAP.

Tuttavia, è possibile assoggettare il maggior reddito concordato a un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale. Il sistema di tassazione sostitutiva non si estende all’IRAP, che dev’essere quindi determinata con le modalità ordinarie.

7.1 Base imponibile

L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

La parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente.

Se dovesse risultare un’ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del tratta­men­to ai fini dei contributi previdenziali).

7.2 Aliquote d’imposta fino all’imponibile di 85.000,00 euro

L’aliquota di imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato fino a 85.000,00 euro varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

7.3 Aliquote d’imposta oltre all’imponibile di 85.000,00 euro

Le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell’importo di 85.000,00 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata:

Maggior reddito concordato
soggetto a imposta sostitutiva
Punteggio ISAAliquota
Fino a 85.000 euro8,9 o 1010%
6 o 712%
5 o inferiore15%
Da 85.001 euroQualsiasi43% (soggetti IRPEF) 24% (soggetti IRES)

7.4 Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito (di regola, per i soggetti “solari”, entro il 30 giugno dell’anno successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).

8 cessazione del concordato

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi.

In particolare, la cessazione si verifica quando:

8.1 Modifica della compagine sociale – Rinnovo del CPB

In caso di rinnovo del CPB, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, la causa di cessazione per modifiche in aumento della compagine sociale non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure hanno conseguito reddito d’impresa o di lavoro au­to­no­mo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro.

La previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.

8.2 Professionisti individuali e associazioni professionali/STP/STA partecipate – At­tività non riconducibili al medesimo ISA

A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, le cause di cessazione che riguardano il professionista e l’ente collettivo partecipato non si applicano quando l’attività del professionista e quella svolta dall’ente collettivo sono soggette a ISA diversi.

In sostanza, nessuna preclusione al CPB si verifica se i soggetti (soci/associati ed ente collettivo) svol­gono attività riconducibili a ISA diversi.

8.3 circostanze eccezionali sfavorevoli

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verifichino circostanze eccezionali che de­terminano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di con­cor­dato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi:

In relazione al CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, è previsto un ulteriore motivo di cessazione del concordato determinato dagli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situa­zio­ne geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%.

Riduzione del reddito concordato

Se alcuni degli eventi sopra citati si sono verificati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato, il reddito e il valore della produzione netta stimati sono ridotti:

9 decadenza dal concordato

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza dal CPB travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo l’evento. Il sistema delle cause di decadenza dal concordato è stato modificato dal DLgs. 148/2026, a partire dal CPB 2026-2027.

Costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi o dei compensi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche se:

Violazioni di non lieve entità

Le violazioni di non lieve entità che determinano la decadenza dal CPB sono le seguenti:

  • ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta og­getto del concordato;

9.1 Ravvedimento operoso

Alcune cause di decadenza (violazioni integranti reati tributari, inesatta o incompleta comunicazione ISA) non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non de­­vono essere iniziati acces­si, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale cono­scenza.

In ogni caso, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026 che si applicano dal CPB 2026-2027, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso è stata di fatto ampliata. Infatti le violazioni dichiarative o relative alla comunicazione dei dati posti a base della proposta di concordato possono, comunque, essere regolarizzate dal contribuente prima della notifica dell’atto di accertamento, fa­cendo salvi gli effetti del concordato (si veda il precedente § 5.5).

9.2 Permanenza dell’efficacia dei valori concordati

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

10 tabella riassuntiva

CPB 2026-2027 (soggetti “solari”)
Requisiti d’accessoSoggetti che applicano gli ISA
Cause
di esclusione
Debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi,
con riferimento al 31.12.2025, pari o superiori a 5.000 euro
(salvo rateizzazioni o sospensioni attive)
Omessa presentazione di almeno una delle dichiarazioni
dei redditi relative al 2023, 2024 o 2025
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false
comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2023, 2024 o 2025
Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, per più del 40%
del reddito concordato, nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto di CPB
Adesione al regime forfetario nel primo periodo del concordato
Operazioni straordinarie nel primo anno del concordato Modifiche della compagine sociale in aumento per società di persone
e associazioni professionali nel primo anno del concordato
Vincolo di adesione al CPB per l’associazione professionale/STP/STA
e tutti i professionisti con partita IVA individuale
che vi partecipano, se applicano il medesimo ISA
Effetti
del concordato
Reddito d’impresa e di lavoro autonomo e valore
della produzione netta predeterminati per il 2026 e 2027
Regime premiale ISA
Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)
CessazioneModifica dell’attività esercitata
Cessazione dell’attività
Adesione al regime forfetario
Operazioni straordinarie Modifiche della compagine sociale in aumento
per società di persone e associazioni professionali
Ricavi o compensi dichiarati superiori a 7.746.853,50 euro
Disapplicazione del CPB per l’associazione professionale/STP/STA
partecipata e/o per i professionisti dotati di partita IVA
individuale partecipanti, che applicano il medesimo ISA
Circostanze eccezionali che determinano minori redditi
per più del 30% di quello concordato
DecadenzaAccertamento di attività non dichiarate
o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate
Accertamento di errori od omissioni nei dati comunicati
ai fini della determinazione della proposta di concordato
Violazioni di non lieve entità
Omesso versamento delle imposte concordate
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