Rottamazione-quinquies – Enti locali – Termini – Modalità

1 premessa

L’art. 10-quinquies del DL 38/2026 ha previsto la possibilità, per gli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell’Agente della Riscossione, di deliberare l’accesso alla c.d. “Rottamazione-quinquies” di cui all’art. 1 co. 82 – 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) per i carichi 2000-2023.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito, tramite delibera consiliare, alla definizione.

Occorre trasmettere la domanda tra il 16.10.2026 e il 15.12.2026 e le somme (o la prima rata) andranno pagate entro il 31.3.2027.

2 ambito applicativo

I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da:

  • debiti di natura tributaria;
  • debiti di natura non tributaria, ad esclusione di quelli derivanti da condanna della Corte dei Conti.

La rottamazione riguarda i carichi consegnati fra il 2000 e il 2023 riscossi mediante l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non sono interessati, invece, i tributi locali gestiti in proprio tramite riscossione diretta o affidati a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 ha disposto una diversa definizione agevolata che presuppone comunque la delibera dell’ente.

2.1 debiti tributari

Fra i debiti di natura tributaria figurano, ad esempio:

  • la tassa automobilistica laddove gestita dalle Regioni;
  • l’IMU;
  • la TARI;
  • il canone unico patrimoniale (la Cass. SS.UU. 1.5.2026 n. 12225 ha confermato che rientra nella nozione di debito tributario).

2.2 debiti non tributari

Fra i debiti di natura non tributaria figurano, ad esempio:

  • le sanzioni del codice della strada;
  • le rette scolastiche;
  • le altre tariffe.

3 verifica preventiva dei carichi rottamabili

Per appurare se i carichi sono rottamabili, l’Agente della Riscossione fornisce un servizio di informazione sulla verifica preventiva dei carichi.

È possibile:

  • accedere alla propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili.

3.1 Area personale

  • Nella propria area personale si accede tramite SPID, CIE o CNS o con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.
  • Entro le successive 12 ore il sistema invia all’indirizzo indicato una e-mail con il link per scaricare il prospetto, disponibile per 5 giorni.

3.2 AREA PUBBLICA

  1. In questo caso occorre compilare il form presente nella medesima sezione e allegare la documentazione di riconoscimento.
  2. Una volta convalidata la domanda e verificata la documentazione da parte degli uffici, il contribuente riceve una e-mail contenente il link per il download del prospetto, anch’esso utilizzabile entro 5 giorni.

4 benefici

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi compresi nei carichi.

Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della Riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, laddove ancora dovuti (si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022).

Pertanto, andranno pagate:

  • le somme a titolo di capitale;
  • le spese di esecuzione, nonché di notifica della car­tella di pagamento.

4.1 Sanzioni per violazioni del codice della strada

Per quanto riguarda le sanzioni inerenti violazioni del codice della strada, queste non sono stral­ciate per effetto della rottamazione.

Lo stralcio, infatti, riguarda solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni di cui all’art. 27 co. 6 della
L. 689/81.

5 procedura

La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Essa inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della Riscossione.

5.1 domanda

La domanda può essere presentata dal 16.10.2026 al 15.12.2026.

Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 54) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

5.2 liquidazione degli importi

La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della Riscossione.

Il termine per comunicare la liquidazione scade il 28.2.2027.

5.3 versamenti

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione;
  • oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, spalmate tra il 31.3.2027 e il 31.1.2036.

Le somme, con gli importi suddivisi per rata, saranno contenute nella comunicazione di liquidazione notificata dall’Agente della Riscossione entro il 28.2.2027.

5.3.1 Pagamento in unica soluzione

Il pagamento mediante unica soluzione dovrà avvenire entro il 31.3.2027.

5.3.2 Pagamento rateale

Il pagamento può avvenire in forma rateale, previa opzione da esercitare nel modello di domanda di rottamazione.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100,00 euro.

Quanto alle scadenze:

  • per il 2027, le scadenze delle rate successive alla prima sono stabilite al 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11;
  • per gli anni successivi, al 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.4.2027, gli interessi al tasso del 3% annuo.

5.3.3 Modalità di pagamento

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile utilizzare i seguenti canali:

  • sito istituzionale;
  • app EquiClick;
  • bollettini precompilati allegati alla comunicazione;
  • domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi;
  • pagamento presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.

Sono possibili ulteriori forme di pagamento, come l’home banking, il pagamento presso le ricevitorie e il c.d. “CBILL”. È esclusa ogni forma di compensazione.

6 presentazione della domanda

La domanda va presentata dal debitore dal 16.10.2026 al 15.12.2026, termine decadenziale.

Il contribuente può:

  • decidere quali cartelle di pagamento rottamare;
  • rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento.

6.1 trasmissione

La trasmissione della domanda avviene utilizzando il sito dell’Agente della Riscossione.

Terminata la compilazione viene generata una ricevuta di presentazione.

6.1.1 Intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

6.2 COMPILAZIONE

Anche nel caso di presentazione della domanda, vi è la possibilità di utilizzare sia la propria area personale sia l’area pubblica, indicando l’indirizzo e-mail (non PEC) dove sarà recapitata la ricevuta della domanda (R-DA-2026-ET).

6.2.1 Area privata

Se si presenta domanda nell’area privata, si accede mediante identità digitale (ad esempio con lo SPID).

Il sistema, nel momento in cui il debitore accede alla funzione dedicata alla definizione agevolata, evidenzia i soli carichi rientranti nella rottamazione.

6.2.2 Area pubblica

Occorre compilare il form indicando i carichi che si vogliono definire compresi nella cartella di pagamento.

È poi necessario specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità.

Una volta compilata la domanda, il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026-ET). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

6.3 piano di rateizzazione in corso con carichi rottamabili e non rottamabili

In caso di piano di rateizzazione in corso nel quale sono presenti sia carichi rientranti nella c.d. “Rottamazione-quinquies” degli enti territoriali sia carichi non rottamabili, la presentazione della domanda di rottamazione determina, limitatamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31.3.2027 degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (quelli non rottamabili) potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’app Equiclick con le relative indicazioni o potrà rivolgersi agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Solo successivamente al 31.3.2027 sarà possibile utilizzare i moduli di pagamento aggiornati visualizzabili e stampabili nell’area riservata del sito internet nella sezione “Rateizza il debito/Piani di rateizzazione” o richiedibili tramite il servizio “Rateizzazione/Richiedi i moduli di pagamento”, disponibile nell’area pubblica.

Tali moduli, solo dopo la revoca delle rateizzazioni relative ai debiti ricompresi nella rottamazione, includeranno esclusivamente gli importi da pagare per la rateizzazione dei debiti non ricompresi nella rottamazione.

7 effetti della domanda

Presentata la domanda di rottamazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche; rimangono tuttavia quelli in essere prima della domanda di rottamazione.

In generale, il debitore si considera adempiente ai fini fiscali, quindi non opera il c.d. “blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione”: anche in presenza di ruoli scaduti le Pubbliche Amministrazioni possono erogare i pagamenti.

7.1 Pignoramenti

Trasmessa la domanda di rottamazione:

  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Non sono sospesi gli interventi in procedure espropriative immobiliari instaurate da terzi il cui immobile sia oggetto di ipoteca esattoriale.

A seguito del pagamento, entro il 31.3.2027, della totalità delle somme o della prima rata i pignoramenti si estinguono.

Se si tratta di pignoramento del conto corrente, è bene informare subito l’istituto di credito e l’Agente della Riscossione, facendo presente che è stata presentata domanda di rottamazione; in questo modo, il conto corrente potrà essere sbloccato non appena l’istituto di credito riceve la relativa comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione.

7.2 Dilazioni dei ruoli

Dal giorno in cui è presentata la domanda e sino al 31.3.2027 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.

Il 31.3.2027 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.

8 decadenza

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata.

Il debitore decade in automatico senza necessità di un provvedimento.

Per evitare la decadenza la legge consente, però, una tolleranza di “5 giorni” rispetto alla scadenza della rata solo per il pagamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento di quanto dovuto ovvero, nel caso abbia optato per la soluzione rateale, solo per il pagamento dell’ultima rata del piano.

A seguito della decadenza riemerge la possibilità, in costanza dei requisiti di legge, di adottare sia misure cautelari (fermi e ipoteche) sia azioni esecutive (pignoramenti), così come la prosecuzione di quelle eventualmente in essere.

Inoltre, i carichi non sono più rateizzabili.

Tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, potrà essere escusso. Il carico residuo comprenderà anche le poste stralciate per effetto della rottamazione, quindi le sanzioni, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione se ancora spettanti.

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